Trasmissione Roma e Provincia

(Trato dal Sito Web di Roma Capitale)

Risparmio energetico A.P.E.

La certificazione energetica è una procedura di valutazione - prevista dalle Direttive europee 2002/91/CE, 2004/8/CE, 2006/32/CE, 2009/125/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE sull'efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) - che attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio.

L'attestato di certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013, è denominato "Attestato di Prestazione Energetica" (APE) e rappresenta il risultato di una procedura di calcolo che permette di valutare il rendimento energetico di un edificio al fine di valutare quanta energia viene dispersa rispetto a quella che è stata utilizzata per tenere lo stesso in condizioni di comfort.

L'APE, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è «il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii. e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica».

Al riguardo l’art. 2 del D.P.R. n.75/2013 stabilisce e definisce i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica.

L’APE deve essere redatto in conformità alle prescrizioni normative, in tema di calcolo della prestazione energetica (consultare le nuove Linee guida del MISE - Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, ed i Decreti Interministeriali 26 giugno 2015 concernenti: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
 

L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, prevista dalla normativa vigente. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

L’APE deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati dati di riferimento che consentano di valutare il rendimento energetico dell’edificio e prendere atto delle raccomandazioni per il miglioramento dello stesso in termini di costi-benefici. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore “indice di prestazione energetica globale” (IPEG) espresso in kWh/mq*anno (cioè consumo annuo espresso in chilowattora per ogni metro quadrato di abitazione) che ne consente la classificazione.

CHI RILASCIA L’A.P.E.

Il D.P.R. 7 del 16/04/2013, in vigore dal 12/07/2013, all’art. 2, comma 3, stabilisce i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Articolo 2, DPR 75/2013

Il tecnico abilitato deve avere i seguenti requisiti:
Professionisti che possono redigere l’APE senza corso di formazione

  • essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e);
  • essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
  • essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Professionisti che possono redigere l’APE dopo il superamento di un corso di formazione di 80 ore
  • in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 4, lettere da a) a d);
  • in possesso di un attestato di superamento di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Presso l’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato attivato, a partire dal 10 giugno 2016, un servizio di posta elettronica certificata (PEC) per la ricezione degli APE, che dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

aperomacapitale1@regione.lazio.legalmail.it per i Municipi da I a VIII di Roma Capitale
aperomacapitale2@regione.lazio.legalmail.it per i Municipi da IX a XV di Roma Capitale
apeprovinciaroma@regione.lazio.legalmail.it per la Città Metropolitana di Roma Capitale
apeprovincelazio@regione.lazio.legalmail.it per le altre Province del Lazio
Ad ogni PEC dovrà essere allegato soltanto un APE

Il professionista può trasmettere alla Regione Lazio copia dell’APE, tramite PEC, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, festivi esclusi.

A partire dal 1 luglio 2016 non vengono presi in carico dalla Regione gli attestati inviati con altre modalità (posta, consegna a mano, mail, ecc.). Vedi Determinazione n. G06175 del 31/05/2016

Il professionista deve allegare alla PEC i seguenti documenti:
  • l’attestato di prestazione energetica debitamente firmato in formato PDF ovvero con firma digitale;
  • l’attestato di prestazione energetica in formato XML (il file non andrà allegato sino a nuova comunicazione);
  • l’autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il professionista dovrà attestare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la redazione dell’attestato.
  • copia di un documento d’identità in corso di validità.
Ai fini della presa in carico dell’APE, il campo “oggetto” della PEC dovrà essere obbligatoriamente compilato con una stringa contenente i seguenti dati, divisi dal simbolo underscore:
anno, mese, provincia, comune, classe energetica, cognome e nome del professionista (senza spazio), campo a disposizione del professionista dove inserire il codice numerico progressivo dell’attestato.

In caso di sostituzione di un APE già inviato specificare nella nota di trasmissione che si tratta della sostituzione di un attestato già inviato e indicare la stringa dell’APE da sostituire.

Esempi:

1) Bianchi Marco, professionista qualificato, invia un APE relativo ad un immobile con “classe energetica B” sito in Aprilia (LT) il 27/06/2016. La mail inviata all’indirizzo apeprovincelazio@regione.lazio.legalmail.it avrà il seguente oggetto:

2016_06_LT_Aprilia_B_BianchiMarco_codice identificativo dell’APE

2) Verdi Giuseppe, professionista qualificato, invia un APE relativo ad un immobile con “classe energetica C” sito in Roma, Via Giacinto Carini (RM – Municipio XII) il 29/06/2016. La mail inviata all’indirizzo aperomacapitale2@regione.lazio.legalmail.it avrà il seguente oggetto:

2016_06_RM_MunicipioXII_C_VerdiGiuseppe_ codice identificativo dell’APE

3) Rossi Mario, professionista qualificato, invia un APE relativo ad un immobile con “classe energetica A” sito in Roma, Via Ugo Ojetti (RM – Municipio III) il 01/07/2016. La mail inviata all’indirizzo aperomacapitale1@regione.lazio.legalmail.it avrà il seguente oggetto:

2016_07_RM_MunicipioIII_A_RossiMario_ codice identificativo dell’APE

Per informazioni contattare i seguenti numeri:
06/51686188 - 06/51686072 – 06/51686505

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI ACCESSO AGLI A.P.E.

Gli interessati possono formulare istanza motivata di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) trasmessi alla Regione Lazio dai professionisti abilitati.

L’istanza formale, redatta in carta libera ed in triplice copia, mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato denominato “Modulo Istanza di accesso agli A.P.E.”, disponibile in allegato, deve essere sottoscritta dal richiedente, allegando la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità od, eventualmente, da un suo delegato, unitamente all’originale del relativo atto di delega.

La suindicata istanza può essere formulata alla struttura competente, a mezzo posta ordinaria, indirizzata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, Viale del Tintoretto, n. 432 - 00142 Roma.

La richiesta può anche essere formulata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Lazio, tramite le seguenti alternative modalità:

  • a mezzo posta ordinaria, indirizzata alla Regione Lazio - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via R. R. Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma;
  • di persona, consegnando l’istanza presso l'Ufficio Accettazione Posta della Regione Lazio sito in Via R. R. Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,00
  • a mezzo posta elettronica all'indirizzo: urp@regione.lazio.it, oppure a mezzo posta elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: urp@regione.lazio.legalmail.it, indicando nell'oggetto dell’e-mail: Istanza di accesso agli atti - A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica).

Per informazioni sull’accesso agli atti inviare una mail al seguente indirizzo:
cleo@regione.lazio.it

In caso di accoglimento dell’istanza, il versamento dell’importo dovuto per il rimborso delle spese di ricerca e per la riproduzione fotostatica dovrà essere effettuato dal richiedente su apposito conto intestato a Regione Lazio (indicando quale causale “Pagamento rimborso spese per istanza accesso A.P.E.”), secondo le seguenti alternative modalità:

  • a mezzo bonifico bancario sul C/C n. 00040000092 intestato a Regione Lazio presso Unicredit S.p.a., in Via R.R. Garibaldi 7 - 00145 Roma IBAN: IT 03 M 02008 05255 000400000292 Codice Banca: 02008 Filiale: 30151 Filiale: ROMA REGIONE LAZIO 2;
  • a mezzo versamento postale sul C/C postale 785014, intestato a Regione Lazio con IBAN: IT50A0760103200000000785014.
Le tariffe per il rimborso delle spese di ricerca sono di seguito riportate:
  • per A.P.E. con data non anteriore ad 1 anno: Euro 0,50;
  • per A.P.E. con data oltre 1 anno: Euro 2,50.
Si riportano, altresì, le tariffe per la riproduzione fotostatica:
  • riproduzione fotostatica fino al formato A4: Euro 0,10 a facciata;
  • riproduzione fotostatica per formati A3: Euro 0,20 a facciata;
  • costo di stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica: Euro 0,15 a foglio.

 

NORMATIVA

  • LR n.6 del 27/05/2008 - “Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”
  • Direttiva 2002/91/CE
  • DLgs 192 del 19/08//2005 - “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.
  • DLgs n.115 del 30/05//2008 - “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”
  • DPR n.59 del 02/04/2009 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 192/05.
  • Direttiva 2010/31/UE -Abroga la Direttiva 2002/91/CE.
  • DLgs 28 del 03/03/2011 - di attuazione della direttiva 2009/28/CE .
  • DPR n.74 del 17/04/2013 - “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”
  • DPR n.75 del 16/04/2013 - “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05”
  • Legge n.90 del 03/08/2013 -“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”
  • DM del 26/6/2015 - “ Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
  • Decreto Ministeriale del 26/06/2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
  • Decreto Interministeriale 26/06/2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • Determinazione n. G06175 del 31/05/2016