Un merlo insulta un condomino, topolini domestici in fuga, maiale che strilla incessantemente e manda all'ospedale una vicina. Questo condominio è uno zoo.

11.02.2014 15:27

Pregi e difetti di un condominio pet friendly. Grande attenzione suscitò tra i primi commentatori della riforma sul condominio il comma introdotto nel codice civile “vietava di vietare” la detenzione di animali domestici all'interno delle unità immobiliari. Stiamo parlando dell’art. 1138, ultimo comma del testo novellato del codice civile laddove si prescrive che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Dopo l’entrata in vigore del nuovo comma si pensava che tutti gli animali potessero godere di un “libero accesso” al condominio senza alcun limite. In realtà la situazione è alquanto complicata ed ancora soggetta ad una molteplicità di interpretazioni. Inoltre si è anche avanzata l’ipotesi che il Legislatore con questa “apertura” voleva, di fatto, riconoscere un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico, stabilendo con l’introduzione del comma 5 un principio di inviolabilità del diritto all’animale di affezione, da un lato, e dall’altro stabilendo una espressa limitazione della nostra autonomia negoziale qualora essa si ponga in contrasto con il diritto all’animale di affezione.

Ma numeri parlano chiaro. L’aspetto teorico dell’intento del Legislatore si è dovuto confrontare, anzi “scontrare”, con i dati divulgati in questi giorni dall'Aidaa (tribunale degli per la tutela legale degli animali). Facendo due calcoli ogni 17,5 minuti scoppia una lite in condominio causata dalla detenzione di un animale. Dati in forte aumento rispetto all'anno 2012 quando le richieste per liti in condominio per animali erano “solo” 23mila. Quindi abbiamo assistito ad un incremento del 23.4%. Nel 2013 sono state registrare 30mila liti.

Cani e gatti gli animali più fastidiosi. Le consulenze prestate relativamente alle liti di condominio legate alla presenza di animali dall’Aidaa hanno riguardato prevalentemente i cani, per i quali ci si lamenta in particolare dell’abbaio, dell’uso continuato e quasi esclusivo per loro degli spazi comuni, di problemi legati all’uso dell’ascensore. In particolare, 19.000 delle 30.000 richieste di consulenza hanno riguardato cani, 8.900 gatti, 1.800 volatili ed altri animali. Quanto ai gatti, sempre più frequentemente vi è la richiesta che il gatto del vicino non invada gli spazi privati di altre famiglie. Tra gli incidenti più curiosi, 33 sono state le lamentele per gli insulti di pappagalli e merli indiani nei confronti dei vicini di casa. A Milano due liti avevano per oggetto due topolini fuggiti dall’appartamento in cui i proprietari li tenevano liberi.

Le città più litigiose. L’introduzione della legge che impedisce di vietare gli animali in condominio no ha certo fatto diminuire liti. Anzi, nel secondo semestre si è assistito ad un aumento delle richieste di parere legale (da 16.000 casi a 18.000). Si è verificato persino il ricovero in ospedale, in provincia di Varese, di una donna che ha sentito le urla dei maiali sgozzati dai vicini. Le città in cui hanno avuto luogo la maggior parte di simili litigi sono state Milano, Roma, Ancona, Napoli, Bologna, Palermo, Bari e Livorno. Quelle che invece sono riuscite a convivere più pacificamente con gli animali dei vicini Torino, Udine, Aosta e Parma.

A volte anche l’amministratore ci mette lo zampino. Infine, un recente caso di cronaca, ha purtroppo messo in cattiva luce l’operato di un amministratore di condominio. Dalla ricostruzione dei fatti pare che una decina di gatti siano stati murati vivi e morti di fame e di stenti in un condominio. L'amministratore, per motivi ancora da ricostruire, e forse inconsapevole della situazione, ha fatto chiudere una intercapedine del palazzo in cui hanno trovato rifugio circa 30 gatti della colonia felina regolarmente registrata e gestita da gattari. Purtroppo 14 gatti della colonia felina sono rimasti intrappolati all'interno, gli altri 12 non sono sopravvissuti. L'Aidaa ha evidenziato come, nello stesso condominio altri gatti sarebbero deceduti, nei mesi precedenti, avvelenati da esche destinate alla derattizzazione. L'Aidaa ha deciso di denunciare l'amministratore del condominio e tutti coloro che in qualche modo possono essere responsabili per quanto accaduto.

Diritto e doveri del padrone. E’ necessario ricordare che chi possiede animali domestici, e nella fattispecie i padroni di cani, hanno dei precisi doveri nei confronti dalla legge. Analizziamoli.

  • Anagrafe canina. Secondo le norme vigenti, ai proprietari di tutti i cani spetta l’obbligo di registrare l’animale all’anagrafe canina, che identifica i cani con un tatuaggio o con un microchip; vaccinarlo; munirlo di passaporto europeo per spostarsi all’interno della comunità europea; applicare la museruola e il guinzaglio nelle vie o in altri luoghi pubblici e nei locali pubblici. L’iscrizione è obbligatoria ai sensi della legge n°281 del 1991 successivamente è stata chiarito questo obbligo dall’Ordinanza 6 agosto 2008 poi prorogata con un’altra Ordinanza del 21 luglio 2010.
  • Articolo 2052 del codice civile. La norma stabilisce che il proprietario di un animale, o chi se ne occupa, ne è responsabile per la legge per gli eventuali danni provocati dal suo animale. Se sprovvisti di una specifica assicurazione per cani, si risponde personalmente dei danni.
  • Assicurare il proprio cane. Per tutelarci dai danni che possono eventualmente causare i nostri cani e gatti abbiamo solo uno strumento: stipulare una apposita assicurazione. Le principali compagnie assicurative propongono, già da tempo, polizze specifiche su animali. Vi sono molte sentenze che hanno condannato il proprietario del cane poco diligente. Una sentenza, la n° 4672 del 3 febbraio 2009, emessa dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il proprietario che non custodisce adeguatamente l’animale, risponde dei danni causati a terzi. Il Tribunale di Bari con sentenza del 12-04-2006 ha ritenuto responsabile il condominio ex art. 2043 c.c. nei confronti del condomino – terzo danneggiato – per non aver provveduto a rimuovere gli escrementi prodotti dal suo cane e di non aver impedito di abbaiare ripetutamente durante le ore notturne. Una decisione analoga nel suo genere è stata emessa dal Tribunale di Gorizia del 24 settembre 2001, il quale ha ritenuto responsabile una condomina per non aver impedito l’eliminazione di persistenti aggressioni olfattive di origine felina, particolarmente sgradevoli.

Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali

  • Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzione.
  • E’ necessario dotarli di museruola e guinzaglio.
  • Ricordiamo che il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone.
  • Per tali motivi è consigliabile Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.

Omessa custodia / Abbandono animali

  • È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia" (articolo 672 Cod. pen.)

Immissioni intollerabili

  • Il condomino, sarà ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure di odori sgradevoli (844 cod. civ.) In tal caso si potrà chiedere la cessazione della turbativa ricorrendo all'allontanamento dell'animale (art. 700 cod. proc. civ.)

Disturbo della quiete notturna

  • Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di "disturbo del riposto delle persone" (articolo 659 del cod. pen.) purché il disturbo è arrecato ad un numero indeterminato di persone.

Insomma, il rapporto condominio-animale non si basa su di una pacifica convivenza, anzi i motivi di astio ed incomprensioni generati dalla convivenza in determinati spazi, diventano sempre più problematici.

Quale è la situazione nel Vostro condominio…?

Articolo di Ivan Meo
Condominio Web