Trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili. Ci sono i bonus fiscali.

10.06.2014 20:02

La delibera n. 1/2014, del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, ritiene che le coperture a verde “rientrino senz'altro fra gli interventi che legittimano a fruire” della detrazione fiscale prevista per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari.

Cosa prevede la Delibera.

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, infatti, ritiene che le coperture a verde “rientrino senz'altro fra gli interventi che legittimano a fruire” della detrazione fiscale pari attualmente al 65% (fino al 31.12.2014) prevista per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari.

Conclusione,tra l'altro,rafforzata anche sul piano legislativo in virtù della L. n. 10/2013 che all'art. 6, promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, comma 1, ha stabilito che: “…le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani… e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica…”.

La lettera c) del suindicato comma chiede proprio di fare particolare riferimento: “alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili”.

Coperture a verde. Ed infatti, l'articolo 2, comma 5, del decreto appena citatoci indica che per: “coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo”.

Benefici energetici.

Prosegue il Comitato ricordando che, com'è dimostrato dagli esperti del settore, le coperture a verde producono notevoli effetti sul risparmio energetico,“cioè sulla quantità annua di energia effettivamente consumata e necessaria a soddisfare i bisogni connessi all'uso dell'edificio” e su scala abitativa e su scala urbana.

Orbene, la delibera richiama all'uopo la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, dell'Agenzia delle Entrate.

Con la suindicata circolare l'Amministrazione ha precisato che “qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammessa al beneficio fiscale”. (Bonus fiscale del 50% anche agli interventi di consolidamento antisismico)

Ma anche il DM 26.06.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, nello stabilire le Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, fa chiaramente riferimento, tra le norme per la caratterizzazione dell'involucro contenute nell'Allegato B, alla Norma UNI 11235, che detta specificamente istruzioni proprio per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

Il Comitato osserva poi che la definizione, su riportata, sulle coperture a verde, ex art.2, comma 5, del d.P.R. n.59/2009 è adeguato a quanto previsto ex art. 4, comma 18, lett. c) del medesimo DPR n. 59/2009, ai sensi del quale le coperture a verde sono considerate quale misura innovativa e alternativa ai criteri del rispetto dei valori di massa superficiale e alla trasmittanza termica periodica delle pareti opache, utilizzate per sfruttare gli effetti positivi delle condizioni ambientali esterne che limitano il fabbisogno energetico e contengono la temperatura interna dell'edifico.

Esclusioni dal bonus. La delibera in oggetto ricorda inoltre che la fruizione delle detrazioni fiscali è però esclusa per gli interventi concernenti quelle dal mero valore estetico e/o paesaggistico e privi di apprezzabili effetti sul piano del risparmio energetico.

Detrazione pari al 50% per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili.

Il Comitato,infine ricorda che “poiché l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 10/2013 individua l'obiettivo specifico di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, muovendo dalla qualificazione ex lege delle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, questo Comitato si riserva di adottare apposita delibera sulla fruibilità, nei casi appunto di trasformazione dei lastrici solari, degli sgravi fiscali (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.”

Scarica allegato -> Delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

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Articolo della Dott.ssa Maria Adele Venneri
Fonte www.condominioweb.com