Se la delibera sospesa viene sostituita, il condomino deve impugnare anche la nuova decisione assembleare
Se una deliberazione è viziata, l’assemblea può decidere di sostituirla: si pensi alla decisione di nominare un amministratore pur senza la presenza del quorum necessario.
In un secondo momento, al fine di evitare contenziosi, lo stesso amministratore così nominato può riconvocare l’assemblea per far sanare il vizio.
Che cosa succede se la deliberazione viene sostituita dopo che è stata impugnata?
Non esiste una norma specificamente dettata per disciplinare la fattispecie di sostituzione della deliberazione assembleare.
In mancanza di riferimento normativi specifici, come sempre è necessario cercare norme che regolano casi analoghi.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’argomento, ha avuto modo di specificare che “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere” (così Cass. 28 giugno 2004 n. 11961 in Giust. civ. Mass. 2004, 6).
Sostituzione della deliberazione equivale a cessazione della materia del contendere; e per le spese legali già sostenute dalle parti?
Al riguardo è necessario sempre guardare all’art. 2377 c.c. L’ottavo comma della norma recita:
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Si tratta del così detto principio della soccombenza virtuale: paga chi ha torto in linea teorica.
La realtà pone sempre nuove questioni che, spesso, la teoria, non certo per assurdità, non contempla.
E’ così accaduto che un condomino ha impugnato una deliberazione riguardante il distacco dell’impianto di riscaldamento centralizzato e nel farlo ne ha chiesto la sospensiva che gli è stata poi concessa.
Il condominio ha provveduto a sostituire quella delibera con un’altra. Scopo: neutralizzare le eventuali illegittimità della prima e poter, quindi, dar corso al distacco dell’impianto.
Il condomino, nel corso del giudizio, ha lamentato questo fatto pretendendo che se ne tenesse conto al fine di ottenere ragione.
La causa è arrivata fino alla Corte di Cassazione che gli ha dato torto.
Si legge in sentenza che “ la sospensione giudiziale di una deliberazione assembleare impugnata non impedisce all'assemblea di adottare sul medesimo punto, sanati eventuali vizi, una nuova deliberazione, esecutiva "ex lege" ove il condomino interessato non si attivi per conseguirne a sua volta la sospensione” (Cass. 23 settembre 2013 n. 21742 in Giustizia Civile Massimario 2013).
In questo caso, suggerisce la Corte, il condomino, per evitare il distacco avrebbe dovuto agire diversamente, ossia, o:
- impugnare anche la nuova delibera;
- chiedere l’inibitoria, eventualmente anche in sede d’urgenza, del distacco medesimo, così da rendere il divieto generalizzato.
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
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