Ricevute affitto e pagamento con bonifico
Buongiorno amici di Condominioweb, avrei bisogno di un aiuto riguardante le ricevute per la casa che ho in affitto.
Da qualche tempo a questa parte, d'accordo con il proprietario, pago il canone di locazione tramite bonifico bancario; Nella casuale del versamento io scrivo canone di locazione più spese condominiali per il mese di ___ (inserendo il mese di riferimento); il proprietario dell'appartamento, però, da quando abbiamo scelto questa modalità di pagamento non mi ha mai più dato una ricevuta a parte quelle del pagamento delle spese condominiali.
Come attestazione di pagamento va bene la copia dell'avvenuto bonifico oppure devo avere anche una ricevuta del pagamento dell' affitto?
Questa la domanda giuntaci da un nostro lettore.
Pagamento del canone di locazione, utilizzo del bonifico bancario e ricevuta affitto. Queste le parole chiave.
Ormai è prassi da tempo, salvo il caso dei così detti affitti in nero, che il canone di locazione sia corrisposto dal conduttore al locatore tramite bonifico bancario. I motivi sono molteplici e spesso possono essere così sintetizzati: maggiore praticità di questa modalità di pagamento, anche e soprattutto per chi utilizza collegamenti remoti, più noti come home banking.
In questo caso il conduttore esegue un pagamento e la banca rilascia una o due attestazioni:
a) presa in carico del bonifico;
b) comunicazione di avvenuto bonifico.
Questa distinzione è dovuta al fatto che fino ad un determinato orario l'ordinante può revocare l'ordine di pagamento.
Formalmente, questo documento attesta che la banca ha fatto il proprio lavoro, non che il locatore vi abbia liberato dall'obbligo di pagamento. Sia ben chiaro: davanti ad un'attestazione dell'istituto bancario se il proprietario lamenta il mancato pagamento due sono le alternative:
a) fa il furbo;
b) c'è un errore da parte di qualcuno ed è meglio attivarsi per risolverlo.
Solamente la noncuranza totale può portare ad uno sfratto per morosità, ma stiamo parlando di un caso di masochismo spinto da parte del conduttore che, avvedutosi del problema, non si attiva in alcun modo per risolverlo o comunque per fare valere le proprie ragioni. Insomma il classico caso di scuola.
Sta di fatto che la copia dell'avvenuta esecuzione di pagamento a mezzo bonifico non è pienamente liberatoria.
Che fare allora? Semplice, basta esercitare una facoltà prevista dalla legge e più nello specifico dall'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, che recita:
“Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi”.
In buona sostanza, chiedete ciò che vi dev'essere dato, senza però nessuna ansia: se è vero che la ricevuta del bonifico non dà garanzia al 100%, è altrettanto vero che difficilmente a fronte di una simile modalità di pagamento il proprietario potrà “fare qualcosa di strano”.
Il contratto di locazione concluso verbalmente è valido?
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte: www.condominioweb.com