Requisiti acustici degli edifici. Con la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 il Governo dovrà adottare nuovi provvedimenti sull'inquinamento acustico.
È stata recentemente pubblicata in Gazzetta la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge Europea 2013-bis - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea) in risposta alle numerose procedure di infrazione a cui il nostro paese è stato soggetto in materia di sicurezza, tutela ambientale, energia ed edilizia.
La norma.
In particolare l'art. 19 riporta la delega al governo in tema di inquinamento acustico affinchè adotti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge Europea 2013-bis (e quindi a partire dal 25 novembre 2014), decreti e provvedimenti normativi a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. La normativa dovrà quindi allinearsi alle Direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
Le nuove disposizioni.
Sommariamente, le disposizioni future dovranno prevedere una serie di vincoli relativi a:
- piani di intervento per il contenimento e l'abbattimento del rumore (come previsto dal D.M. 29/11/2000) in linea con i piani di azioni, le mappature acustiche e quelle strategiche (così come previsto dalla Direttiva 2002/49/CE e vari decreti nazionali);
- descrittori acustici e metodi di determinazione;
- aggiornamento della disciplina sulle sorgenti rumorose rivenienti da infrastrutture trasporti e impianti industriali; prodotte in ambito di attività sportive; generate dall'esercizio degli impianti eolici;
- adeguamento della disciplina per la formazione e l'attività del tecnico competente in materia di acustica;
- semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- interventi di sostenibilità economica per le opere di contenimento e abbattimento del rumore;
- revisione della disciplina sulla gestione e la validità delle autorizzazioni e delle certificazione in materia di acustica;
- allineamento con la direttiva 2000/14/CE delle competenze dei soggetti che introducono sul mercato macchine e attrezzature per il funzionamento all'aperto;
- revisione del regime sanzionatorio per il mancato rispetto dei limiti di potenza sonora.
I nuovi requisiti acustici passivi degli edifici.
In particolare, per quanto concerne il punto 5 (procedure autorizzative per i requisiti acustici passivi degli edifici), ricordiamo che ad oggi in Italia i valori di questi requisiti sono determinati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e differiscono in base alle categorie di appartenenza delle varie tipologie edilizie (quelle residenziali, quelle adibite ad uffici, alle attività ricettive, quelle ospedaliere, quelle scolastiche, quelle per attività ricreative e per attività commerciali); il Decreto stabilisce i valori minimi da misurarsi in opera relativi a:
- requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (a funzionamento sia continuo che discontinuo: bagni, ascensori, impianti di riscaldamento/condizionamento, ecc.);
- requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei soggetti occupanti.
I parametri imposti dalla normativa nazionale, andrebbero preventivamente rispettati già in fase progettuale, così da rendere effettiva ed efficace la protezione contro i rumori esterni ed interni dell'edificio, al fine di garantire un benessere acustico e ambientale favorevole al normale svolgimento delle attività per le quali l'immobile è stato progettato e realizzato; ma anche e soprattutto in fase di posa in opera, al fine di non vanificare le indicazioni progettuali.
La verifica sull'effettivo rispetto dei requisiti imposti per legge dovrà eseguirsi ad opera di un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione, con l'impiego di strumenti certificati e nel rispetto di precise normative internazionali (UNI EN ISO 140, 717, 16032). Le verifiche e le misurazioni per la valutazione dei requisiti acustici passivi da parte dei tecnici, possono effettuarsi sia in fase progettuale che in opera e produrranno una relazione tecnica riportante i risultati ottenuti e le tabelle di confronto fra tali valori e quelli imposti dalla normativa.
In caso di valutazioni effettuate in fase progettuale, la relazione previsionale accerterà la corretta stratigrafia delle partizioni verticali e orizzontali dell'edificio oggetto di verifica e la loro rispondenza o meno ai limiti imposti dalla normativa; in caso di verifica sullo stato d'opera, la relazione tecnica di collaudo attestante la conformità o meno dei requisiti acustici passivi rilevati, contribuirà alla certificazione di qualità dell'immobile.
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Articolo di Angelo Pesce
Fonte www.condominioweb.com