Proprietario analfabeta e conduttore plurilaureato
Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma del condominio, diciamo anche una delle più oscure visto che la legge, in parte, è molto vaga, riguarda i requisiti necessari per l’assunzione degli incarichi di amministratore condominiale.
A disciplinare questa materia è l’art. 71- bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il primo comma della summenzionata norma recita:
“Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
- che hanno il godimento dei diritti civili;
- che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- che non sono interdetti o inabilitati;
- il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Si tratta, nella sostanza, di due tipologie di requisiti;
un primo gruppo, quelli dalla lettera a) alla e) riguardano la condotta dell’amministratore. Niente condanne, niente protesti, insomma niente guai con la giustizia;
i requisiti di cui alle lettere f) e g), invece, attengono alla sfera culturale e professionale.
Chi non ha conseguito il diploma di scuola superiore e non ha seguito un corso di formazione iniziale né segue quelli di formazione periodica, non può esercitare l’attività di amministratore condominiale.
Chi può tenere questi corsi? Allo stato attuale non è possibile dare una risposta univoca: chi dice il contrario, appellandosi a leggi, regolamenti, ecc. dice una cosa non vera.
I requisiti di cui al punto 1) devono essere posseduti sempre da tutti (la loro perdita comporta la decadenza ex lege dalla carica di amministratore. Diverso il discorso per quelli culturali e professionali. Rispetto ad essi, infatti, il secondo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c. specifica che:
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Insomma il condomino che decidesse di assumere l’incarico potrebbe anche essere analfabeta. Citiamo il caso limite perché la legge deve coprire ogni ipotesi, anche quella più estrema.
Attenzione: condomino, nell’accezione tecnico giuridica del termine, significa proprietario (o al massimo titolare di un diritto reale di godimenti, es. usufruttuario) dell’unità immobiliare. Il conduttore non è un condomino. Ergo: egli, per assumere l’incarico di amministratore deve possedere anche i requisiti di cui alle lettere f) e g). Quindi, il condomino analfabeta potrebbe non avere necessità del corso ed il suo inquilino laureato e dottorato si? Esatto, magie della legge n. 220/2012.
di Avv. Alessandro Gallucci
Condominio Web
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