Perché il conteggio dei termini per l'impugnazione della delibera parte dal deposito dell'avviso e non dal ritiro della raccomandata?
In materia d'impugnazione di deliberazioni condominiali da considerarsi annullabili, il corretto conteggio del termine di trenta giorni indicato dall'art. 1137 c.c. è di fondamentale importanza per non vedersi eccepita la decadenza dal diritto ad impugnare.
Fatta questa premessa, che svilupperemo qui di seguito indicando come conteggiare utilmente i termini d'impugnazione, è utile ricordare alcune questioni di carattere generale.
Impugnazione delle delibere assembleari
Ai sensi del secondo dell'art. 1137 c.c.:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Si tratta delle così dette delibere annullabili; la legge non contiene un'elencazione esaustiva dei vizi che comportano l'annullabilità.
L'art. 66 disp. att. c.c. fa riferimento alle delibere viziate per errori nella procedura di convocazione; prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012) le Sezioni Unite (sent. n. 4806/05) - cui bisogna fare ancora riferimento ad integrazione di quanto oggi sancito dalla legge - specificarono che "sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto".
In questi casi i condomini presenti ma dissenzienti o astenuti possono impugnare la delibera (previo esperimento del tentativo di conciliazione che sospende i termini) entro trenta giorni dall'adozione della delibera. (Vedi Perchè è importante comunicare l'avviso di convocazione in anticipo.)
Gli assenti potranno impugnarla entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale.
Conteggio del termine di comunicazione del verbale
Il termine da cui bisogna far partire i trenta giorni è quello in cui il condomino ha ricevuto il verbale o quanto meno è stato inserito nella sua cassetta postale l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Motivo? Il principio di presunzione legale di conoscenza degli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c. In sostanza si dice che un atto è conosciuto non perché è stato realmente letto ma poiché lo può leggere essendo stato inviato nel luogo indicato come residenza (e quindi dai pubblici registri o dall'anagrafe condominiale) o domicilio (e quindi dall'anagrafe condominiale) dell'interessato.
In tal senso, ormai da anni, la Cassazione ha modo di affermare che "è ormai principio consolidato che la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso; spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass., 8 agosto 2007, n. 17417)" (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23920).
In definitiva: chi intende impugnare una delibera, non creda che ritardandone il ritiro allunghi i tempi d'impugnazione perché, al contrario, così facendo si sta levando delle possibilità.
(» Per la Cassazione non ha valore legale la tracciabilità online delle raccomandate)
Fonte: www.condominioweb.com
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci