L’ascensore rovina la visuale all’appartamento di un condomino: giusta la sentenza di condanna al risarcimento dei danni

19.11.2013 19:14


In tema di condominio negli edifici le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., nel caso di specie l’installazione di un ascensore, devono essere considerate vietate anche se rendono inservibile o peggiorano la utilizzazione anche di un solo condomino non solamente delle parti comuni ma anche di quelle di proprietà esclusiva.

Questa, in estrema sintesi, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24760 depositata in cancelleria il 5 novembre 2013. La presa di posizione non è nuova ma, come dicevamo gli antichi, repetita iuvant.

Il caso. L’assemblea di un condominio deliberava l’installazione di un ascensore. L’opera ha carattere innovativo ed è quindi soggetta all’art. 1120 c.c. In seguito all’installazione dell’impianto due condomini (comproprietari di un appartamento) proponevano un’azione civile volta ad ottenere la rimozione dell’ascensore.

A loro modo di vedere, così si leggeva nella sentenza in esame, l’ascensore “comportava un notevole pregiudizio alla loro proprietà, in conseguenza della ridotta vivibilità del loro appartamento per la perdita di visibilità e per la preclusione della veduta laterale dalle finestre della cucina e del soggiorno”.

Il Tribunale, in primo grado, rigettava la richiesta degli attori, mentre la Corte d’appello, adita dai medesimi condomini, le accoglieva parzialmente e condannava il condominio al risarcimento del danno. Motivo? Le opere innovative non possono menomare i diritti dei condomini non solo sulle parti comuni ma anche sulle loro proprietà esclusive.

La causa ha avuto il proprio epilogo nelle aule del “palazzaccio”.

Il condominio, che ricorreva in Cassazione, ha formulato il seguente principio di diritto: "Dica la Corte se la disciplina delle innovazioni vietate dall'art 1120 c.c. possa essere applicata anche alle ipotesi in cui viene leso il diritto di proprietà esclusiva del condomino e non piuttosto quello relativo alle parti comuni dell'edificio".

La Corte ha respinto le osservazioni della compagine. Si legge in sentenza che “l'esponente invoca una non condivisibile interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 1120 c.c.; ma non v'è dubbio - anche in ossequio alla più recente giurisprudenza - che tale disposizione, valutata la sua ratio, a maggior ragione, può essere riferita anche alla proprietà esclusiva del singolo condomino: se ne deduce ci3 non seno consentite le innovazioni che comportino un danno alla proprietà individuale del singolo condomino.

Al riguardo questa S.C., proprio sulla base di siffatto presupposto, ha ritenuto nulla la delibera dell'assemblea condominiale, la quale, anche se adottata a maggioranza al fine indicato (nella specie: all'installazione di un impianto di ascensore nell'interesse comune), fosse lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, stabilendo che la relativa nullità fosse sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., u.c., potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole (Cass. Sentenza n. 12930 del 24/07/2012; Cass. n. 6109 del 25/06/1994: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base alla L. n. 13 del 1989, art. 2 cit. di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sita a piano terra) (Cass. 5 novembre 2013 n. 24760).
Articolo di Alessandro Gallucci
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