L'Ape non paga il bollo e l'imposta di registro

26.11.2013 09:47

Entrate: per l’attestato non c’è obbligo di registrazione, le imposte sono dovute solo in caso di registrazione volontaria

L’Ape, Attestato di prestazione energetica, allegato ai contratti di compravendita, affitto e cessione a titolo gratuito degli immobili, non paga l’imposta di registro né l’imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 83/E/2013 si è soffermata prevalentemente sul caso delle locazioni.

Imposta di registro

Il Fisco ha spiegato che in base al Testo Unico sull’imposta di registro, l’Attestato di prestazione energetica non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione.

Ai sensi della normativa vigente, l’Ape rappresenta una parte integrante del contratto, che però non paga un’imposta di registro aggiuntiva rispetto a quella del contratto cui è allegata.

Il Fisco ha aggiunto inoltre che nella registrazione dei contratti di locazione si può scegliere la modalità cartacea o quella telematica. Quest’ultima non consente però la trasmissione di allegati, rendendo quindi necessaria la presentazione dell’Ape in un secondo momento.

A prescindere dal metodo utilizzato, le Entrate ribadiscono che sull’Ape non è dovuta l’imposta di registro.

Al contrario, se l’Ape è registrato volontariamente, ad esempio per dare all’attestazione una data certa, si dovrà pagare un’imposta di registro pari a 168 euro.

Imposta di bollo

Quando l’Ape è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice non si deve pagare l’imposta di bollo. Questo perché, spiega il Fisco, l’Ape arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che in base al Dpr 445/2000, Testo unico sulla documentazione amministrativa, è esente dal tributo.

Se l’Attestato di prestazione energetica è accompagnato da una dichiarazione di conformità all’originale, redatta da un pubblico ufficiale, secondo il Dpr 642/1972 il bollo costa 16 euro a foglio.

Ape, la normativa in vigore

Ricordiamo che da agosto, cioè dopo l’approvazione del DL Ecobonus, l’Ape deve essere allegata a tutti i contratti di compravendita, locazione e trasferimento a titolo gratuito degli immobili e che in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica il contratto è nullo.

Sono però allo studio dei modi per ammorbidire la norma. Nei giorni scorsi, infatti, il Collegato Sviluppo al ddl Stabilità 2014 ha proposto di eliminare l’obbligo per i trasferimenti a titolo gratuito e di far rimanere validi i contratti di compravendita e locazione senza Ape, ma di punirli con una multa di 500 euro.

Articolo di Paola Mammarella

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