La prima casa non si tocca. Bloccati i pignoramenti di Equitalia in fase di esecuzione.

23.09.2014 19:51

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19270/2014 , tornando sull'argomento, ha stabilito che la norma che impedisce ad Equitalia di pignorare la prima casa è applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli avviati prima dell'entrata in vigore del Decreto del Fare.

Le novità introdotte dal Decreto del Fare.

Il d.l. n. 69/2013, noto come il Decreto del Fare, con l'art. 52, rubricato "riscossione mediante ruolo", ha apportato delle importanti modifiche al d.P.R. n.602/1973.

Circa gli artt. 76 (Espropriazione immobiliare) e 77 (Iscrizione di ipoteca), del succitato d.P.R., si individuano, in particolare, queste novità:

  • è inibita la possibilità,all'Agente della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo.
  • Invero, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli);
  • il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso e delle succitate categorie catastali è elevato ad € 120.000,00.
  • È fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi;
  • Inoltre, è stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo nel momento in cui sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il caso.

L'Agente della riscossione, EQUITALIA ESATRI SPA, ricorreva per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale, proposta da una contribuente, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento.

In seguito, con una memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ., Equitalia ha fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, ritenuto applicabile al caso di specie, aveva provveduto alla cancellazione del pignoramento ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

A sua volta, la contribuente, sempre con memoria depositata ex art. 378 cod.proc. civ., ha richiamato la normativa sopravvenuta, che, a suo dire, comporterebbe l'impignorabilità da parte dell'agente della riscossione della casa di abitazione,quando sia l'unico immobile di proprietà del debitore, che vi risieda anagraficamente; ha convenuto sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione, nella specie, del nuovo testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19270/2014, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi.

Il comma 1, dell'art. 76, dopo le modifiche apportate dispone che:

"1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell' articolo 499 del codice di procedura civile , l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica ;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

Il principio di diritto posto alla base della decisione.

La Suprema Corte, nella succitata sentenza, ha rilevato che la lettera a), del novellato art. 76, non preveda un'ipotesi di impignorabilità.

La lettera della legge, secondo gli Ermellini, non sancisce che l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad espropriazione, infatti, "non appare rivolta a dettare una disciplina peculiare del bene, in sé considerato, ma piuttosto a regolare l'azione esecutiva dell'agente della riscossione […]

Il testo del nuovo primo comma dell'art. 76 corrobora la conclusione che non si tratti di un'ipotesi di impignorabilità, laddove, nella stessa lettera a), sancisce che l'agente della riscossione «non dà corso all'espropriazione…».

L'espressione consente di argomentare nel senso che il legislatore voglia evitare il risultato tipico del processo esecutivo immobiliare, vale a dire la perdita, in capo al debitore esecutato, dell'unica casa di sua proprietà, nella quale abbia la residenza. Risulta perciò coerente l'uso di un'espressione, quale è quella di non «dare corso», che consente di comprendervi sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che l'impedimento alla sua prosecuzione…"

Ne consegue che la norma che impedisce ad Equitalia l'espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente all'emanazione del novellato art. 76.

Continua la Suprema Corte: "…Dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un'ipotesi di impignorabilità «sopravvenuta» del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore…".

Dunque, la Suprema Corte stabilisce che: "in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita […], ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 […], l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica".

Di conseguenza, in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 novellato, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.

La diversa posizione assunta dal MEF.

Nel maggio scorso, sull'argomento,nel corso di un question time svoltosi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati,si era espresso il Ministero dell'Economia rilasciando un parere di segno totalmente contrario.

Il MEF aveva chiarito che non ci fossero le condizioni per considerare la norma retroattiva ma che la stessa riguardasse i pignoramenti successivi alla sua emanazione.

Ciò avrebbe implicato che solo le espropriazioni avviate dopo il 21 giugno del 2013 sarebbero state bloccate: quelle precedenti, al contrario, avrebbero seguito il classico iter.

Da quanto sopra esposto si evince, però, che la posizione è stata completamente smentita dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che la tutela sulla prima casa introdotto dal Decreto del Fare non ha limiti temporali, agendo anche sui procedimenti antecedenti all'introduzione dell'articolo 52, comma 1, lettera g, del d.l. n. 69/2013.

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Articolo di Dott.ssa Maria Adele Venneri
Fonte: www.condominioweb.com