Il termine per impugnare la delibera va in vacanza … e ritorna il 15 settembre

09.07.2014 20:34

Con la recente ordinanza. n. 52 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1135 cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione

L'articolo 1137 cod. civ. consente ai condòmini assenti ad un'assemblea o dissenzienti o astenuti rispetto alla votazione di una delibera di poterla impugnare avanti ad un'autorità giudiziaria, purché ciò avvenga entro il termine di giorni trenta.

Il termine decorre dalla data della deliberazione per gli astenuti e i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Se la delibera – affetta da un vizio di annullabilità - non sia, frattanto, contestata, essa si cristallizza anche nei confronti di chi non ha contribuito attivamente alla sua formazione (dicasi, comportamento concludente).

Ora, con l'avvento della stagione estiva, molti condòmini che hanno la fortuna di avere una seconda casa, al mare o in montagna, lasciano la propria residenza cittadina. (E' inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso.)

Non è infrequente il caso che nell'edificio condominiale ove risiedano, si costituisca, nelle more, un'assemblea condominiale e che adotti, per chissà quale materia, una deliberazione di loro interesse.

L'amministratore del condominio sarà tenuto ad inviare anche al condominio-vacanziero, in quanto assente, la comunicazione contenente il verbale assembleare. Questi avrà termine per impugnare (trenta giorni) a partire dal giorno in cui il postino lascerà l'avviso di giacenza nella sua buca lettera. In tale preciso istante, difatti, si determina la presunzione di conoscibilità sul contenuto x art. 1334 cod. civ., ritenuta bastevole dalla legge (ex multis, Cass. civ. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 del 21 gennaio 2014, n. 1188).

Ma se il condòmino-vacanziero non tornerà a casa prima del termine assegnato per il ritiro, il plico tornerà al mittente per compiuta giacenza, vanificando il relativo diritto all'impugnazione.

Nel qual caso si può discorre di violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione?

Al quesito - alquanto frequente nella pratica, a quanto pare… – ha cercato di dare risposta il Tribunale di Catania nel 2012, rimettendo la vicenda all'attenzione della Corte Costituzionale.

Il Giudice di merito riteneva che l'art. 1137 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 cod. civ., andasse dichiarato incostituzionale (violazione articolo 24 Cost. “diritto difesa”), "nella parte in cui non prevede che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 cod. civ. sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari".

il giudice remittente precisava, a tal proposito, "che la parte attrice, al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, da parte sua, della delibera dell'assemblea di condominio tenutasi il 3 agosto 2010, alla cui seduta ella non aveva preso parte, ha fatto presente che il postino aveva lasciato affisso alla porta dell'abitazione, in data 6 agosto 2010, il relativo avviso, e che la raccomandata era stata «restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali», sicché … ella non aveva potuto beneficiare della sospensione feriale, poiché al suo rientro dalle vacanze la raccomandata era stata già restituita al mittente".

Il provvedimento.

Il Giudice delle leggi ha però rigettato il ricorso del Tribunale di Catania con Ordinanza nr 52 del 2014, affermando che questo presentava "numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo; in particolare, non viene specificato dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, tanto più che l'art. 49 del decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio

postale) stabilisce che la giacenza debba protrarsi, di regola, per (non meno di) trenta giorni".

Inoltre, si lamentava la circostanza per cui l'ordinanza di rimessione non chiariva: ".. di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l'art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle".

Insomma, si può ben dire che si è persa un'occasione per consentire alla Corte costituzionale di pronunciarsi nuovamente nell'ambito del diritto condominiale e, in particolare, sul merito del processo di convocazione assembleare.

Agli annali si rammenta, invero, la Sentenza nr 49 emessa in data 2 febbraio 1990 dalla Corte Costituzionale, con cui si dichiarò l'illegittimità dell'art. 1 della legge del 07 ottobre 1969 n. 742 in funzione dell'art. 24 Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui non riconosceva applicabile l'istituto della “sospensione feriale” anche al termine di cui all'art. 1137 cod. civ., per come qualificatosi "termine sostanziale a rilievo processuale".

In conclusione.

Prima di andare in vacanza ogni condòmino-vacanziero - laddove consapevole che gli altri vicini e l'amministratore non faranno lo stesso - deve tenere bene in considerazione due principi:

  1. Il primo è che durante il periodo che va dal 01 agosto al 15 settembre il termine per impugnare la delibera assembleare prevista dall'art. 1137 – ove questa, bene inteso, sia affetta da un vizio che ne importi l'annullabilità – è, a sua garanzia, sospeso;
  2. Il secondo è che il verbale contente la delibera assembleare si presume da egli conosciuto a far data da quando il postino lascia l'avviso di ritiro della raccomandata all'interno della sua buca lettere.

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Articolo di Avv. Dolce Rosario
Fonte www.condominioweb.com