Il ladro che ruba in un condominio grazie ad un ponteggio "incastra" i derubati, a meno che…

23.09.2014 19:57

La predisposizione di un ponteggio ad opera dell'impresa appaltatrice di lavori condominiali costituisce solo adempimento agli obblighi discendenti dal principio per cui in materia di appalto per tutto il tempo della sua esecuzione il potere di vigilanza e controllo passa dal condominio, in persona dell'amministratore p.t., all'appaltatore e il committente non è né obbligato a sorvegliare l'esecuzione del contratto di appalto né tanto meno a cooperare con questi alla realizzazione di esso.

Di contro, con riguardo al danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento privato avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dello stabile, la responsabilità giuridica è da addebitare al solo Condominio degli edifici ove questi abbia omesso, pur dietro indicazione (sollecitazione) da parte dell'impresa appaltatrice, l'adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature.

E' quanto ha stabilito il Tribunale di Milano con la Sentenza del 25 marzo 2014 n. 4055.

Vediamo perché.

Il caso.

Due condomini, derubati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione della facciata di un edificio condominiale - agevolati dall'uso del ponteggio -, citavano in giudizio il condominio e l'appaltatore per chiedere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20143 e 2051 cod. civ., il risarcimento del danno (ivi quantificato per la somma, a quanto apre sottratta loro). Allegavano che sussisteva la responsabilità dall'impresa, in quanto aveva omesso di allarmare l'intero vano scale (da cui i ladri avevano poi raggiunto il ponteggio) e del Condominio, siccome, a sua volta, aveva omesso qualsiasi controllo sull'impresa incaricata di eseguire i lavori.

Si costituiva in giudizio l'appaltatore rilevando che, da par suo, aveva ottemperato alle richieste del Condominio; anzi, questi precisava (con documenti alla mano) che, all'atto del conferimento dell'incarico, aveva sottoposto al Condominio-committente un preventivo avente ad oggetto differenti impianti di sicurezza al fine di evitare ogni nocumento ai condomini. Il condominio aveva però preferito affrontare un minor esborso economico ritenendo superflui tali maggiori servizi.

La Sentenza.

Istruita la causa è confermati gli assunti delle parti, il Giudice di merito concludeva escludendo qualsivoglia responsabilità in capo all'appaltatore. E segnatamente, va: esclusa la responsabilità dell'impresa ex art. 2051 c.c atteso che elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (Cass. 1682 del 15/02/2000), nel caso di specie non è neppure configurabile una responsabilità dell'Impresa Vi. ex art. 2043 c.c.. Rilevato, infatti, che in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte ( Cass. 25.11.2005, n. 24897 11.2.2005 n. 2844) che, in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, la responsabilità dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi deve essere valutata sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., ove, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo, deve rilevarsi che nel caso di specie l'assenza delle cautele che nella prospettazione degli attori hanno agevolato il furto non sono imputabili all'impresa".

In conclusione.

L' omissione delle cautele idonee a evitare o rendere maggiormente difficoltosa l'intrusione da parte di terzi nell'abitazione dei condomini - nel caso in cui è preesistente un ponteggio avanti la facciata dell'edificio condominiale - non può essere imputata all'appaltatore, laddove quest'ultimo abbia fatto rilevare - a tempo debito e prima dell'inizio delle opere - al condominio committente, e per esso all'amministratore del condomino, l'opportunità di migliorare i sistemi di sicurezza standard garantiti nel preventivo offerto in comunicazione.

Consiglio legale.

Al fine di evitare di incappare in situazioni spiacevoli quali quella in disamina (in cui al danno subito dai condòmini/condominio si è aggiunta la beffa di una condanna alle spese legali in favore dell'appaltatore) non rimane che prestare massima attenzione in sede assembleare, durante la celebrazione della gara, selezionando il preventivo della impresa edile a cui far aggiudicare l'appalto in virtù del ricorso al parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa (griglia di criteri prestabiliti a monte, tra cui annettere anche i costi sulla sicurezza e il valore delle opere realizzate a tal fatta).

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Articolo di Avv. Dolce Rosario
Fonte: www.condominioweb.com