Il calo del fatturato rientra tra i gravi motivi che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento
Corte app. civ. Firenze, sez. II, 28 marzo 2013, n. 100
Tra i gravi motivi che consentono al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previsti dall’art. 27, comma 8, L. n. 392/78, rientra anche un non preventivabile andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa), che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente difficoltosa la persistenza del rapporto locativo.