Gravi difetti. Il termine per la denunzia decorre dal momento in cui il committente “prende conoscenza sicura” dei difetti.
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.
La sentenza del Tribunale di Monza n. 977 del 25 marzo 2014 torna ad affrontare il tema dell'esatta individuazione del termine di esercizio della garanzia per i difetti dell'opera appaltata, applicando il principio, più volte affermato dalla Cassazione, che collega la decorrenza del termine alla manifestazione del vizio, alla piena conoscenza delle cause e dalla imputabilità delle stesse al responsabile.
Il caso.
Il Condominio appaltava dei lavori di rifacimento dell'impianto di fognatura condominiale. Dopo l'ultimazione dei lavori, il Condominio riscontrava la presenza di odori molesti riconducibili alla non conformità dell'impianto fognario e, in particolare, alla presenza di un pozzetto aggiuntivo, non previsto nel progetto iniziale, fatto realizzare dal direttore dei lavori. Quest'ultimo, pertanto, veniva citato in giudizio dal condominio per la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva il direttore dei lavori il quale, tra l'altro, eccepiva l'avvenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 2226 c.c. per la denunzia dei vizi dell'opera, poiché il condominio, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva richiamato espressamente le sole norme dettate in materia di contratto d'opera (artt. 2222 e ss. c.c.) e non anche quelli, più lunghi, previsti dal'art. 1669 c.c.
Il Tribunale di Monza, sulla base dei fatti dedotti in giudizio ed al contenuto sostanziale della domanda, ha ricondotto i vizi denunciati dal condominio alla nozione di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di malfunzionamento dell'impianto fognario idonei a compromettere significativamente il godimento dell'immobile da parte dei condomini.
Quali sono i vizi che fatto scattare la garanzia ex art. 1669 c.c.?
è,in effetti, ben noto che i gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c., non s'identificano semplicemente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio (espressamente previsti dalla citata norma) ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera (e dunque non necessariamente la sua interezza), incidano sulla struttura e sulla funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne. Pertanto, il vizio rileva anche se relativo ad elementi non strutturali della costruzione, come rivestimenti o pavimentazione (Cass. civ. n. 9119/2012).
Da qui il rigetto delle eccezioni d'intempestività della domanda e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Quando scade il termine per la denunzia dei vizi? La garanzia di cui all'art. 1669 c.c. si applica quando i lavori appaltati riguardano edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. In tal caso, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Il termine annuale per la denunzia decorre dal momento in cui il committente “abbia conoscenza sicura dei difetti”, ossia quando “si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi” e “si sia acquisita, in ragione degli effetti accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause”
Nel caso di specie, la perizia effettuata dal tecnico di fiducia del Condominio risale al marzo 2011, con conseguente tempestività dell'azione risarcitoria proposta.
Inoltre, la C.T.U. espletata nel corso del giudizio ha accertato che la principale e sostanziale modifica apportata dal direttore dei lavori rispetto al progetto originario consisteva nell'aggiunta del pozzetto di campionatura in corrispondenza della linea dedicata alle acque nere. Tale pozzetto, peraltro non necessario a garantire il regolare funzionamento dell'impianto di fognatura, è risultato essere la causa dei ristagni di liquame denunziati dal Condominio. Ne consegue la responsabilità del direttore dei lavori per i danni conseguenti al cattivo funzionamento del pozzetto.
Articolo di Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
Fonte www.condominioweb.com