Finestra murata? Basta per configurare una servitù di veduta

25.03.2014 08:54

In tema di servitù acquistate per destinazione del padre di famiglia, il fatto che una finestra resti murata per diversi anni non è d'ostacolo per la permanenza di una servitù di veduta a vantaggio del fondo dominante.

Questa, in breve, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4214 del 21 febbraio 2014.

Che cosa vuol dire acquistare una servitù per destinazione del padre di famiglia?

Questa modalità di acquisto della servitù non necessità di uno scambio di volontà tra le parti o di una sentenza costitutiva del giudice adito ma di un fatto materiale.

Ai sensi dell'art. 1062 c.c.

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Insomma una servitù che sorge perché il fondo dominante e quello servente inizialmente era di proprietà di un'unica persona che aveva lasciato le cose nello stato che, successivamente, fa reclamare la servitù medesima.

L'acquisto per destinazione del padre di famiglia necessita di una sentenza di accertamento da parte del giudice; sentenza che dev'essere trascritta (artt. 2643 e ss. c.c.) per poter essere opposta ai terzi.

Requisito indispensabile affinché si possa acquistare una servitù in tal modo è che la stessa sia apparente, ossia che esistano opere visibili inequivocabilmente destinate all'esercizio di quel diritto.

Nel caso della servitù di veduta l'esistenza di una finestra è da considerarsi opera sufficiente a considerare esistente la servitù.

Nella fattispecie risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4214 s'è specificato che nell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, la servitù dev'essere si apparente ma non è necessario che sia permanente.

Nella situazione concreta sottesa alla causa, esisteva una finestra che, per varie ragioni, era stata murata per anni. Il proprietario del fondo servente, una volta riaperta, ne chiedeva l'eliminazione: se anche v'era stata una servitù questa ormai era cessata. Di diverso avviso il titolare delle aperture.

La Cassazione ha condiviso tale ultima posizione. Si legge in sentenza che “con riguardo alla servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7698 del 19/07/1999; Cass. n. 6678 del 30.03.2005). A questo riguardo va osservato che la destinazione del padre di famiglia costituisce un modo d'acquisto della servitù a titolo originario e non derivativo per cui non può parlarsi d' opponibilità della costituzione a terzi. Nella fattispecie poi va sottolineato in modo particolare che l'acquisto dell'immobile da parte degli aventi causa dell'originaria attrice, era avvenuto in pendenza del presente giudizio avente ad oggetto proprio l'actio negatoria servitutis e che essi erano succeduti ex art. 111 c.p.c. nell'azione esercitata dall'originario "padre di famiglia" identificabile nel costruttore degli immobili stessi” (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4214).

Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte: CondominioWeb.com