Edilizia: sì al rilascio della concessione edilizia in presenza di contratto di comodato
La vicenda giunta innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso proposto da un'associazione contro gli atti amministrativi in forza dei quali è stata assentita l'edificazione di due edifici (da adibire, l’uno a bar, tavola calda e market e l'altro a reception) realizzati a servizio di un'area (situata in zona di protezione naturalistica) facente parte di un campeggio preesistente, da questo scorporata, al fine di realizzare altro campeggio, e data in comodato al richiedente la concessione in argomento. Il primo giudice ha osservato che il contratto di comodato (intervenuto tra il proprietario dell’area ed il concessionario) “instaura una relazione stabile (detenzione) con il bene oggetto del medesimo, sufficiente, come quella del locatario, per richiedere ed ottenere la concessione edilizia”.
L'associazione contesta questo orientamento, argomentando che l’art. 4 delle legge n.10/1977 non prevede tra i titoli legittimanti il grado di parentela e che il comodatario non avrebbe titolo idoneo per innovare il bene ricevuto e pertanto non può essere destinatario di una concessione edilizia. Il Consiglio di Stato sul punto ha affermato che il grado di parentela non ha alcuna rilevanza nella specie, poiché la concessione è stata assentita non sulla base di relazione familiare, bensì in base di verifica del titolo per richiederla, secondo la disposizione dell’art. 4 della legge n. 10/1977, ricordata dalla stessa appellante.
L’altro assunto urta col rilievo che da tempo la giurisprudenza formatasi in relazione a detta disposizione di legge, ha affermato il principio per cui la concessione edilizia può essere rilasciata al soggetto che dimostri di avere la disponibilità dell’area di riferimento in base a diritto reale o di obbligazione (v. ad es., Cass., Sez. III, sent. n. 6005 del 15-03-2007).
E non v’è dubbio che, quanto al comodato, si tratta di contratto che attribuisce la detenzione del bene, posizione che, analogamente alla locazione, costituisce una forma di disponibilità del medesimo sufficiente ad ottenere il titolo edilizio (salva l’opposizione del proprietario).
A cura del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.2.2015
Fonte: Gazzetta Amministrativa