Distanze legali, sono nulli gli accordi tra privati che prevedono deroghe.
Gli accordi tra confinanti non possono derogare alle norme sulle distanze legali contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi. Lo ha spiegato il Tar Toscana con la sentenza 834/2015.
Distanze, no alle deroghe tra privati
Si è arrivati a questa conclusione esaminando il caso della presentazione di una domanda di condono per la trasformazione di un locale pertinenziale preesistente in fabbricato principale, effettuata senza titolo edilizio.
Sull’edificio erano stati eseguiti dei lavori di consolidamento statico nel corso dei quali non erano state rispettate le distanze legali dalla proprietà confinante e dalla strada. Il Comune aveva quindi negato la sanatoria e ordinato la demolizione non curandosi del fatto che tra i due proprietari confinanti era stata stipulata una convenzione.
I giudici hanno respinto il ricorso contro questa decisione spiegando che le norme sulle distanze legali tutelano l’interesse generale in riferimento ad un modello urbanistico e non sono derogabili. Per questo motivo sono invalide le convenzioni che risultano in contrasto con le norme urbanistiche sulle distanze.
Distanze e usucapione
D’altro canto, sullo stesso tema la Corte di Cassazione, con la sentenza 14916/2015, ha affermato che si può acquisire per usucapione il diritto a mantenere un manufatto ad una distanza inferiore da quelle legali.
Ciò significa che se l’intervento, anche abusivo, è stato realizzato vent’anni prima, l’edificio o la parte di fabbricato che si trova a una distanza inferiore a quella fissata dal Codice Civile o dai regolamenti e strumenti urbanistici non deve essere demolito.
Nel caso esaminato non è stato però possibile far valere l’usucapione perché non si poteva dimostrare che fosse trascorso un ventennio tra i lavori e la citazione in giudizio.
Articolo di Paola Mammarella
Fonte: Edilportale