Detrazioni irpef in condomini senza amministratore
Nel condominio al quale partecipo siamo sette diversi proprietari. Lo scorso anno, dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio, abbiamo deciso di revocare l'amministratore e autogestirci.
Adesso si è palesata la necessità di eseguire una serie d'interventi manutentivi; siccome siamo tutti lavoratori nessuno ha il tempo di “star dietro” alla pratica, allora ho proposto di nominare nuovamente un amministratore che segua solamente i lavori.
La riposta dei miei vicini non lascia molte speranze: “Già stiamo spendendo così tanto di lavori, perché quest'altro costo?” Io però mi sono chiesto: al di là del costo, senza amministratore noi rischiamo di perdere le detrazioni irpef per i lavori di ristrutturazione?
No, la nostra risposta è che la presenza dell'amministratore non è necessaria per godere dei benefici fiscali, ma è comunque indispensabile porre in essere determinati adempimenti; vediamo quali.
Come fare per godere del beneficio della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni nella misura del 50% della spesa sostenuta (valevole fino al 31 dicembre 2014, ma che secondo fonti giornalistiche verrà prorogata anche a tutto il 2015, così come previsto dall'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) nei condomini senza amministratore?
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L'Agenzia delle entrate, già nel 1998 – con una propria circolare – ebbe modo di specificare che in quelle compagine in cui – non correndo l'obbligo – non era stato nominato un amministratore, i condomini che volevano godere dei benefici fiscali di cui stiamo trattando dovevano:
a) richiedere il codice fiscale della compagine (sempre obbligatorio ai sensi del d.p.r. n. 605 del 1973);
b) eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla legge a nome del condominio stesso.
Oltre a questi adempimenti, diceva l'Agenzia delle entrate i bonifici dovevano essere effettuati indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettuava il pagamento (circolare n. 57/E del 1998).
A questo punto, come si suole dire, la domanda sorge spontanea: se spetta ad un condomino effettuare i versamenti, egli potrà farlo dal proprio conto corrente o dovrà aprirne uno intestato al condominio?
Sempre l'agenzia delle entrate, con una circolare del maggio 2014 ha chiarito il versamento “può avvenire tramite conto corrente bancario o postale intestato a uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o tramite conto appositamente istituito”. Anche in questo caso, dicono dall'agenzia, “la detrazione spetta in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno” (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).
Sebbene la soglia numerica di condomini oltre la quale la nomina diviene obbligatoria sia aumentata (da cinque a nove), l'intero impianto resta immutato. In buona sostanza nei condomini senza amministratore spetta ad uno dei condomini assumersi il compito di richiedere il codice fiscale e di pagare la ditta a mezzo bonifico tramite il proprio conto o tramite un conto dedicato al condominio, certificazione alla fine l'importo versato da ciascun condomino, cosicché questi possano usufruire delle detrazioni fiscali nella misura di legge.
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Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte www.condominioweb.com