Delega ritiro documenti dallo studio dell'amministratore di condominio

28.01.2015 10:43

La scorsa settimana ho chiesto all'amministratore di prepararmi la copia di una serie di documenti; lui è stato gentile e corretto, m'ha indicato il costo e mi ha detto di tornare dopo una settimana, indicandomi data e ora precisa per il ritiro.

È capitato che quel giorno non mi sia potuto recare presso lo studio dell'amministratore e per non perdere tempo ho mandato mio suocero a prendere le carte (e saldare il conto). Sorpresa delle sorprese: all'ufficio dell'amministratore non hanno voluto consegnargli le carte perché non era persona conosciuta.

Hanno fatto bene? Che cosa posso fare per fargli consegnare questa documentazione visto che per il prossimo periodi sarà fuori città?

Come vediamo dal quesito del nostro lettore, quello della consegna della documentazione condominiale è un argomento che porta con sé sempre nuove problematiche. La soluzione in questo caso, sta in un delega chiara e precisa. Vediamo perché.

Ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. e 1130-bis, primo comma, c.c. condomini e aventi diritto in genere (formula che ad avviso dello scrivente fa rientrare nel novero dei legittimati anche i conduttori) possono prendere visione ed estrarre copia (a loro spese):

a) del registro di anagrafe condominiale;

b) del registro dei verbali e del regolamento condominiale;

c) del registro di nomina e revoca degli amministratori;

d) del registro di contabilità;

e) dei documenti giustificativi delle spese (le così dette pezze d'appoggio).

Si badi: per i registri di cui alle lettere a)-d) l'amministratore al momento della nomina deve indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere (cfr. art. 1129, secondo comma, c.c.).

La stessa cosa non vale per le così dette pezze giustificative, rispetto alle quali se è vero che i condomini (rectius: gli aventi diritto) hanno diritto di prendere visione ed estrarne copia, è altrettanto vero che ciò non deve avvenire in un giorno prestabilito, ma resta rimesso all'accordo tra le parti.

I documenti del condominio, salvo alcuni casi specificamente individuati dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Condominio e riservatezza: il Garante della privacy individua le regole.), sono da considerarsi riservati per ragioni di privacy.

L'amministratore di condominio, quindi, giustamente non deve consegnare i documenti a persone che, non conosciute e/o non autorizzate, si presentino per ritirarli. Diverso, tuttavia, il caso della delega.

Si tratta di una forma di rappresentanza con la quale il rappresentato (o delegante, vale a dire il condomino), autorizza un'altra persona (il rappresentante o delegato, nel nostro caso il suocero del nostro lettore) a compiere un atto giuridicamente rilevante per suo conto (leggasi ritiro documentazione).

È bene che alla delega sia allegato un documento d'identità in corso di validità, al fine di poter facilmente verificare l'autenticità della firma del delegante.

Di fronte ad un'autorizzazione del genere, l'amministratore non può negare la consegna della documentazione e qualora lo facesse potrebbe essere diffidato ad adempiere nelle modalità richieste

(La delega telefonica vale quanto il due di picche. E' necessaria la forma scritta. Si alla delega via fax e via email. )

Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte www.condominioweb.com