Condominio e conguaglio di fine anno, paga il proprietario o l'inquilino?
Qualche giorno fa mi ha chiamato il proprietario della casa in cui vivo e mi ha detto che devo pagare il conguaglio di fine anno del condominio.
La cifra è davvero consistente, anche perché non è che durante l'anno non paghi nulla, e mi pare strano che si siano accumulate tutte queste somme: non sono moroso!
Che cosa posso fare per capirne di più?
Rispetto al conguaglio condominiale ed alla ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino, comprendere chi debba pagare che cosa non è operazione differente da quella che si fa nel corso dell'anno e gli strumenti per la verifica sono i medesimi.
Partiamo dalla definizione di conguaglio: esso, com'è noto, è il frutto di quell'operazione contabile che consente di verificare se rispetto ad una determinata situazione, l'interessato è esposto economicamente oppure deve avere restituita una somma. Ecco quando il locatore può farsi pagare dal conduttore le spese condominiali
Esempio:
Tizio paga € 50,00 mensili di spese condominiali. Al termine dell'anno l'amministratore, provvedendo a preparare il rendiconto di gestione, verificherà se rispetto all'intero esercizio la somma versata da Tizio (€ 600,00 in un anno) debba essere considerata:
a) sufficiente a quanto da lui dovuto per la gestione del condominio;
b) insufficiente e quindi necessiti d'integrazione;
c) eccessiva e quindi debba essere restituita.
Se l'appartamento è concesso in locazione, di quei 50 euro una parte dovrà essere pagata dal conduttore.
Quale parte di questa spesa e carico di questo soggetto?
Come ci ricorda l'art. 9 della legge n. 392/78, il conduttore paga il 90% delle spese per il servizio di portierato e poi quelle necessarie per il servizio di pulizia delle parti comuni, per il funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, nonché i costi riguardanti allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e di in generale quelle concernenti l'erogazione di servizi comuni.
In buona sostanza l'amministratore se richiestogli dal proprietario o quest'ultimo devono scorporare dalla quota condominiale il costo a carico del conduttore e domandarne ad esso il pagamento.
Il pagamento, dice la legge deve avvenire entro due mesi dalla richiesta, pena la possibilità di azione per la risoluzione del contratto se l'ammontare dei debiti condominiali supera due mensilità di canone. Il conduttore in quel lasso di tempo può chiedere delucidazioni e riscontri documentali delle somme richiestegli, eventualmente contestandone il fondamento (cfr. art. 9 legge n. 392/78).
Il procedimento appena descritto vale anche in relazione al conguaglio. Se, come si suole dire, alla fine dell'anno si tirano le somme, in quel tirare le somme c'è anche la possibilità d'individuare con chiarezza quanto dovuto dal proprietario e quanto è addebitabile al conduttore.
All'eventuale pagamento del conguaglio corrisponde la chiusura dei rapporti economici rispetto allo specifico anno di gestione cui esso si riferisce.
(Ecco quali sono le regole da seguire per trovare un inquilino affidabile.)
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte www.condominioweb.com