Come difendersi dal pignoramento

12.08.2015 18:02

Contro una procedura esecutiva il debitore ha diversi mezzi a disposizione per difendersi o per limitare le conseguenze negative della vicenda giudiziaria:

  • Quando gli viene notificato il precetto può opporsi con atto di citazione davanti al giudice competente per contestare l’ammontare della somma ingiunta o per chiedere la nullità dell’atto per vizi formali.
  • Dopo il pignoramento può ricorrere al giudice dell’esecuzione per eccepire la non pignorabilità dei beni sottoposti a pignoramento.
  • Se il debitore non ha appigli giuridici per opporsi può chiedere al giudice, come stabilito dall’articolo 495, di sostituire il bene pignorato con una somma equivalente a quella dovuta al creditore aumentata delle spese di esecuzione. Il giudice, se si tratta di beni immobili, con la stessa ordinanza può disporre che il debitore versi con mediante rate mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma dovuta. Se il debitore non versa le rate o ritarda di oltre 15 giorni il pagamento, il giudice dispone la vendita del bene.
  • Se la conversione non è possibile per mancanza di liquidità il debitore, con il consenso dei creditori, può chiedere una sospensione della procedura ai sensi dell’articolo 624 bis c.p.c. fino a pochi giorni prima della vendita del bene. Il giudice può accordare tale sospensione solo una volta e per un termine massimo di 24 mesi.
  • In ogni momento, infine, sarà possibile ottenere l’estinzione della procedura esecutiva e l’ordine di cancellazione del pignoramento attraverso un accordo transattivo con i creditori.