Ciao, ciao…ricorso. Il Tribunale di Cremona manda in soffitta definitivamente la vecchia prassi. Solo con atto di citazione si può impugnare le delibera assembleare.
La sentenza n.37 del 23 gennaio 2014, dichiarando inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso, applica il nuovo dettato ex. 1137 cod. civ.
L'ambiguità della vecchia formulazione. Il vecchio disposto normativo aveva sempre sollevato alcuni dubbi interpretativi in quanto il vecchio art. 1137, commi II e III, cod. civ. consentiva espressamente la facoltà di impugnare “le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio”: in particolare, tale facoltà veniva attribuita a ciascun condomino “dissenziente”, il quale “può fare ricorso all'autorità giudiziaria”, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, che, per i meri dissenzienti, decorre dalla data della deliberazione, mentre, per gli assenti, decorre dalla data di comunicazione della decisione.
In mancanza di un procedimento ad hoc per impugnare le deliberazioni assembleari, proprio il termine “ricorso” impiegato nella citata disposizione ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi. I l problema che si poneva in base al dettato lettera della norma è questo: quando si fa riferimento al ricorso, intende proprio riferirsi a quel particolare tipo di atto processuale introduttivo, che diversamente dalla citazione si deposita prima della notifica, oppure la norma va letta come istanza giudiziale?
Evoluzioni giurisprudenziali.
Una prima sentenza emessa dalla Corte di legittimità risale ai primi anni '70. La sentenza n. 1716 del 9 Marzo 1975, precisava che sebbene la parola “ricorso” non possa essere intesa se non nel suo significato tecnico e non già nella generica possibilità di rivolgersi al giudice per cui ai fini della costituzione del rapporto processuale, non ha alcuna rilevanza il momento del deposito del ricorso in cancelleria del giudice adito, ma essa è determinata dalla notificazione all'altra parte dell'atto con cui la domanda è formulata. Successivamente lo stesso ente giudicante ritornò sulla questione con la pronuncia n. 2081 del 27/2/1988 ed espresse il seguente principio “va ribadito che l'impugnativa si propone con ricorso, perché questa parola è stata certamente adoperata non nel generico senso di possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma nel suo pacifico significato tecnico giuridico, se si considera che nell'at. 1137 cod. civ. per ben “tre volte”, e per esprimere concetti diversi, è ripetuta la parola “ricorso”.
La svolta.
La questione sembrava ormai essere risolta ma nel 2004 la Cassazione decise di mutare orientamento. Con sentenza n. 14560 del 30/7/2004 ha affermato che, benché in linea di principio il termine “ricorso” utilizzato dall'art. 1137 c.c. in tema di impugnazione delle delibere assembleari del condominio debba essere inteso in senso tecnico, con conseguente onere per il ricorrente di depositare l'atto introduttivo nella cancelleria nel termine di 30 giorni dalla data di adozione o comunicazione della delibera stessa, l'impugnazione deve tuttavia ritenersi tempestiva anche quando sia stata proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, non rilevando che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente. Quindi con questa decisione viene superato il precedente orientamento sostenuto dalla sentenza n. 2081/1988, secondo cui la tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, ove proposta erroneamente con citazione, andrebbe valutata tenendo conto della data del deposito dell'atto in cancelleria. Questo nuovo orientamento fu prontamente seguito dai giudici di merito. Negli anni a seguire la stessa Cassazione, pur aderendo al suo ultimo orientamento, compie un ulteriore passo in avanti dando una interpretazione estensiva al termine “ricorso” ribadendo che l'azione possa essere esercitata indifferentemente con ricorso o citazione, in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine, bisogna tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria che avviene al momento dell'iscrizione della causa al ruolo (Cass. 11 aprile 2006, n.8440). La successiva sentenza (Cass. 28 maggio 2008, n. 14007) conferma quanto affermato dalla precedente sentenza in ordine alla rilevanza della data di notifica della citazione in cui venga impugnata la delibera, e non del successivo deposito per l'iscrizione al ruolo della causa.
Il diktat delle Sezioni Unite. L'acceso dibattito interpretativo approda alla Sezioni Unite. La sentenza n. 8491/11, del 14 aprile, rappresenta l'epilogo di un lungo e tormentato dibattito giurisprudenziale: è con l'atto citazione che bisogna proporre per la domanda di annullamento della delibera condominiale, perché l'art. 1137 C.c. non disciplinando espressamente la forma dell'impugnazione resta, dunque, soggetta alla regola di cui all'articolo 163 C.p.c. Se tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 C.c. La lettera dell'articolo 1137 C.c., nella sua semplicità, si limita a consentire «ai dissenzienti e agli assenti» all'assemblea di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate. Ma nulla stabilisce in merito alle modalità di impugnazione, che dunque vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 Cpc («la domanda si propone mediante citazione»). I giudici, con questa pronuncia, hanno anticipato il contenuto della riforma del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso.
L'orientamento recepito.
Con l'entrata in vigore il 18 giugno del 2013, della legge di riforma del condominio, il comma 2° dell'art.1137 dispone: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. La riforma elimina il termine ricorso, e per tali ragioni, l'impugnazione dovrà avvenire con atto di citazione. Tale orientamento è stato prontamente recepito dalla giurisprudenza di merito. Infatti, il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 37 del 23 gennaio 2014 , ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso. Quindi, per impugnare una delibera assembleare si deve utilizzare l'atto di citazione lasciando da parte la forma atipica di ricorso perché nella motivazione si precisa quanto segue:
- introducendo il giudizio con l'atto di ricorso sono venuti a mancare i requisiti previsti a pena di nullità del numero 7) dell'art. 163 c.p.c.: ossia la data dell'udienza di prima comparizione e gli avvertimenti destinati al corretto instaurarsi del contraddittorio processuale con il convenuto.
- non può operare il principio generale di conservazione degli atti processuali poiché mancando la data di dell'udienza lo scopo prefissatosi dal legislatore non è in alcun modo raggiunto.
- la nullità di cui è affetto l'atto introduttivo non potrebbe neppure essere sanata attraverso il meccanismo sanante di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., in quanto esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e, in ogni caso, in quanto il ricorso (necessariamente) era totalmente privo dell'indicazione di una udienza di comparizione (e non solo "l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163" di cui al primo comma dell'articolo in questione).
Il primo orientamento del Tribunale di Milano. Il giudice cremonese, in motivazione, cita anche un precedente emesso dal Tribunale di Milano che, con provvedimento n. 56369/13 del 21 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera proposta da un condomino con ricorso anziché con citazione. Il presupposto della decisione si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 1137 che ha modificato la formula “fare ricorso” con la frase “adire l'autorità giudiziaria”. Da ciò ne consegue che un condomino, per impugnare la delibera assembleare, deve avvalersi solamente dell'atto di citazione. Il ricorso non è idoneo ad instaurare il giudizio di impugnazione della delibera assembleare, essendo sprovvisto dell'indicazione della data di udienza fissa e degli avvertimenti previsti dal codice di procedura civile con la chiamata in causa della controparte.
Articolo di Ivan Meo
Fonte: CondominioWeb.com