Certificatori energetici, il corso dovrà durare almeno 80 ore
Si amplia la platea dei laureati che non dovranno frequentarlo. 45 giorni per allegare l’APE ai contratti, altrimenti scatta la multa
Il corso per diventare certificatore energetico degli edifici dovrà durare almeno 80 ore, ma l’obbligo di frequentarlo viene eliminato per chi possiede determinati titoli di studio; i contratti senza Attestato di Prestazione Energetica saranno considerati validi ma, se entro 45 giorni l’APE non verrà allegato, saranno soggetti a multa.
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza .
ono queste le principali modifiche apportate dagli emendamenti al ddl Destinazione Italia approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, al Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (Dpr 75/2013) e alla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica.
CERTIFICATORI ENERGETICI
La durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici è stata allungata da 64 a 80 ore.
È stato eliminato l’obbligo di corso per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale*. Si sanano così gli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
Analogamente, all’elenco dei diplomi che consentono di redigere le certificazioni energetiche senza corso, si aggiungono quelli in: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.
Il decreto interviene anche sui requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori, stabilendo che, qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, proprie di tali enti ed organismi.
Le Regioni e Province autonome potranno riconoscere la qualifica di certificatore energetico ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato prima dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013 (12 luglio 2013) e conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1 allo stesso Dpr 75/2013.
Infine, l’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 si applicano anche ai fini della redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE. Precisazione necessaria perché il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori riportava la vecchia dicitura “Attestato di Certificazione Energetica (ACE)” ormai sostituita dall’APE per effetto del DL 63/2013.
Restano validi gli altri requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, stabiliti dal Dpr 75/2013.
APE NEI CONTRATTI
I contratti di compravendita e affitto stipulati senza allegare l’APE saranno considerati validi ma, se l’APE non sarà presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto, potranno essere sanzionati con una multa dai 3mila ai 18mila euro. Anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, resta l’obbligo di allegazione dell’Attestato.
L’intervento delle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera mette la parola fine ai dubbi provocati dal veloce susseguirsi di norme che avevano introdotto disposizioni discordanti tra loro.
Le incertezze avevano reso, inoltre, necessario un chiarimento ufficiale di Anna Maria Cancellieri, Ministro della Giustizia, che, nei giorni scorsi, ha escluso la nullità dei contratti conclusi senza l’APE, sia per ragioni di tecnica normativa sia per motivi di sostenibilità economica.
*L’emendamento ha eliminato l’obbligo di corso per le seguenti classi di laurea: LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S,, 54/S.
Articolo di Rossella Calabrese