Assegno del condominio scoperto? Se l’amministratore lo firma senza specificare di essere il legale rappresentante del condominio è giusto protestare lui
21.11.2013 13:39
Amministratore di tutta Italia attenti! Non vogliamo sollevare allarmismi inutili ma quanto affermato, meglio ribadito, dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 25371 del 12 novembre 2013) dev’essere tenuto bene in mente per evitare problemi…e protesti.
La storia è di quelle comunissime: un amministratore emette un assegno tratto dal conto di un condominio da lui amministrato ma elevato solamente a suo nome, insomma senza firmarlo, ad esempio, “Tizio amministratore del condominio Alfa”. L’assegno non va a buon fine perché il conto è a secco e così viene elevato protesto nei suoi confronti.
Il protesto, vale la pena ricordarlo, è l’atto pubblico con il quale si attesta che un assegno presentato per il pagamento non è stato pagato (cfr. artt. 51 e ss. r.d. n. 1669/1933).
Ne seguiva un contenzioso iniziato dall’amministratore affinché si dichiarasse l’illegittimità del protesto elevato nei suoi confronti: insomma, per lui ad essere protestato doveva essere il condominio.
I giudici di merito, prima, e di Cassazione, poi, non hanno accolto le contestazioni dell’amministratore.
Si legge nella sentenza che “ secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 14 non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazione cambiaria Cass. 10388 del 2012).
In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (Cass. 10417 del 2010, con riferimento all'illecito amministrativo relativo all'emissione di assegno bancario o postale privo di provvista o senza l'autorizzazione del trattario).
In conclusione il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto” (Cass. 12 novembre 2013 n. 25371).
In buona sostanza prima di consegnare l’assegno del condominio è bene, sia verificare la presenza di fondi, sia firmarlo nel modo corretto, ossia indicando la propria qualità di legale rappresentante per evitare brutte sorprese. La riforma del condominio ha imposto l’apertura ed utilizzazione di un conto corrente per ogni condominio amministrato, quindi stare molto attenti è più che consigliabile, è necessario, soprattutto in tempi, come si suole dire, di crisi
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Condominio Web
Amministratore di tutta Italia attenti! Non vogliamo sollevare allarmismi inutili ma quanto affermato, meglio ribadito, dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 25371 del 12 novembre 2013) dev’essere tenuto bene in mente per evitare problemi…e protesti.
La storia è di quelle comunissime: un amministratore emette un assegno tratto dal conto di un condominio da lui amministrato ma elevato solamente a suo nome, insomma senza firmarlo, ad esempio, “Tizio amministratore del condominio Alfa”. L’assegno non va a buon fine perché il conto è a secco e così viene elevato protesto nei suoi confronti.
Il protesto, vale la pena ricordarlo, è l’atto pubblico con il quale si attesta che un assegno presentato per il pagamento non è stato pagato (cfr. artt. 51 e ss. r.d. n. 1669/1933).
Ne seguiva un contenzioso iniziato dall’amministratore affinché si dichiarasse l’illegittimità del protesto elevato nei suoi confronti: insomma, per lui ad essere protestato doveva essere il condominio.
I giudici di merito, prima, e di Cassazione, poi, non hanno accolto le contestazioni dell’amministratore.
Si legge nella sentenza che “ secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 14 non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazione cambiaria Cass. 10388 del 2012).
In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (Cass. 10417 del 2010, con riferimento all'illecito amministrativo relativo all'emissione di assegno bancario o postale privo di provvista o senza l'autorizzazione del trattario).
In conclusione il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto” (Cass. 12 novembre 2013 n. 25371).
In buona sostanza prima di consegnare l’assegno del condominio è bene, sia verificare la presenza di fondi, sia firmarlo nel modo corretto, ossia indicando la propria qualità di legale rappresentante per evitare brutte sorprese. La riforma del condominio ha imposto l’apertura ed utilizzazione di un conto corrente per ogni condominio amministrato, quindi stare molto attenti è più che consigliabile, è necessario, soprattutto in tempi, come si suole dire, di crisi
Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Condominio Web