Ascensore, autoclave, cancello automatico e suddivisione delle spese di energia elettrica

18.09.2014 14:52

Nei condomini può accadere che sia presente un solo contatore dell'energia elettrica senza che vi siano quelli così detti di sottrazione per i singoli impianti che funzionano grazie all'energia elettrica condominiale.

Si pensi ad un solo contatore cui sono allacciate ascensore, autoclave, luce scale e cancello automatico ed in generale tutti quegli impianti che necessitano di corrente elettrica per funzionare.

Ogni singolo impianto consuma una quota parte di energia elettrica che dovrà essere ripartita secondo i criteri utilizzati per quello specifico impianto: la spesa per la corrente elettrica utilizzata per far funzionare l'ascensore con l'apposita tabella, quella per il cancello idem, ecc. ecc.

Eppure, senza contatore di sottrazione non è possibile indicare con precisione quanta parte di corrente elettrica sia stata utilizzata per ogni singolo impianto.

In questo contesto, quindi, è necessario comprendere in che modo possano essere individuati dei criteri di suddivisione del “costo bolletta” in relazione ad ogni singolo impianto.

Qualcuno potrebbe affermare: siccome la spesa serve per l'erogazione di un servizio e siccome tali spese ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 1123, primo comma, c.c. la spese per la corrente elettrica dovranno essere ripartite secondo i millesimi di proprietà.

Tesi suggestiva e non trascurabile, ma bisogna sempre tenere presenti le spese per la conservazione e le spese per l'uso dei beni comuni.

Rispetto a questi due tipologie di spesa è utile leggere una sentenza resa dalla Cassazione nel 2000.

All'epoca gli ermellini affermarono che “le spese per la conservazione costituiscono delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediato tra l'obbligo e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo. Per conseguenza, il quantum resta sempre commisurato alla proporzione espressa dalla quota che, per determinazione normativa, esprime la misura della appartenenza. Il contributo riflette l'estensione dell'oggetto dei diritto, da cui l'obbligazione ha origine (ed a questa regola si deroga eccezionalmente, in casi determinati in modo tassativo).

L'obbligazione di concorrere alle spese per l'uso, invece, scaturisce dall'uso, cioè da un fatto soggettivo, personale e mutevole e, ciò che più conta, indipendentemente dalla misura proporzionale dell'appartenenza. Perciò, il contributo è adeguato al godimento che, in ordine alla stessa cosa, può cambiare da un condomino all'altro in modo del tutto autonomo rispetto al valore della quota” (Cass. 19 giugno 2000 n. 8292).

Si badi: l'uso cui si fa riferimento in questa sentenza, lo ricorda la stessa Cassazione in altri suoi pronunciamenti è l'uso potenziale, non quello effettivo di ogni persona, in quanto ciò renderebbe ogni criterio instabile e quindi costantemente necessitante di revisione (cfr. da ultimo Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).

Insomma, in casi del genere siamo dinanzi ad una di quelle classiche ipotesi di cui all'art. 1123, secondo comma, c.c. a mente del quale “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.

Poiché ai sensi dell'art. 1138 c.c. il regolamento condominiale deve contenere norme circa la ripartizione delle spese, non è errato ritenere che la stessa assemblea, pur se il regolamento non è obbligatorio, possa prevedere una suddivisione percentuale che tenga conto dell'effettivo consumo di energia da parte del singolo impianto in relazione al suo consumo ipotizzabile in ragione delle frequenza d'utilizzazione ed del consumo.

Il condominio non può sottrarsi al pagamento delle fatture di conguaglio relative ai consumi di energia elettrica

Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte www.condominioweb.com