Arriva il nuovo modello CU 2015. Viene coinvolta anche l'amministrazione condominiale.

29.01.2015 18:30

Nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori di condominio

Il Condominio degli edifici è un "sostituto d'imposta", ovvero è chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso (cfr, art. 64, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi").

Quale "sostituto di imposta", il condominio ogni qual volta corrisponda somme e valori a terzi soggetti, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr art. 23 e ss. del DPR 600/1973).

Nei confronti dell'amministratore di condominio, ad esempio, la misura della ritenuta stabilita dalla legge è pari al 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa (art. 28 del testo citato).

Sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa opera invece una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente (Art. 25 ter del testo citato)

Ora, fino a tutto il 2014, il condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) tramite l'utilizzo del Modello 770 e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti tramite il CUD. Dal 2015 cambia tutto!

Nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori, accompagnato dalla presentazione del nuovo modello di "Certificazione Unica (CU).

Che cosa è? L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, pubblicato sul sito istituzionale, ha divulgato la versione definitiva della nuova Certificazione Unica (CU 2015).

La novità maggiore è che la Certificazione Unica sostituirà, oltre al vecchio modello CUD, anche la certificazione dei compensi degli autonomi sino ad oggi emessa in forma libera su carta intestata dell'azienda.

Sarà, dunque, il sostituto d'imposta a utilizzare il CU2015 per certificare i redditi di lavoratori dipendenti e autonomi al fine di procedere all'elaborazione della famosa "dichiarazione precompilata" (730 precompilato), che dovrebbe essere emessa già dall'anno prossimo dall'Agenzia delle Entrate, semplificando la vita di circa 20 milioni di contribuenti.

Tuttavia, questo nuovo modello coinvolge anche professionisti, agenti e rappresentanti di commercio che non usufruiscono della dichiarazione tramite 730, dal momento che sono titolari di partita Iva.

Consegnato al contribuente entro il 28 febbraio, il nuovo modello CU dovrà essere trasmesso, per via telematica, all'agenzia delle entrate entro il 7 marzo, data che, cadendo di sabato, per il 2015 dovrebbe essere rimandata al 9.

Dal frontespizio si nota che, oltre ai classici dati del sostituto e del rappresentante firmatario, la Certificazione Unica contiene l'indicazione del numero delle certificazioni di lavoro dipendente/assimilato e di lavoro autonomo/provvigioni contenute nel flusso (che potranno essere trasmesse anche separatamente), della presenza o meno del quadro dedicato alla comunicazione telematica e dei dati relativi all'impegno alla trasmissione telematica.

Il CU 2015, riguarda:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi da lavoro autonomo;
  • provvigioni (anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta) e redditi diversi
  • indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell'attività sportiva di natura autonoma;
  • tutte le relative ritenute d'acconto e detrazioni effettuate

La funzione contabile dell'amministratore di condominio. Tra le attribuzioni dell'amministratore condominiale, il legislatore comprende anche la gestione contabile del condominio. Tale competenza, nonostante l'assenza di disposizioni specifiche nella disciplina ante riforma, non è mai stata messa in discussione, in quanto ricavabile da numerosi articoli del Codice civile. A seguito della legge di riforma, due sono gli articoli del codice civile specificamente dedicati agli aspetti contabili del condominio. Oltre al nuovo art. 1130-bis sul rendiconto condominiale, è stato integrato l'art 1130 c.c., relativo alle attribuzioni dell'amministratore, con l'inserimento di una serie di attività in materia contabile prima non previste tra cui quella di eseguire tutti gli adempimenti fiscali ovvero l'obbligo di redazione della dichiarazione dei redditi del sostituto di imposta.

Nell'ambito dell'amministrazione condominiale, il modello CU sostituisce l'invio della "certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto", che di solito si faceva annualmente a tutti i fornitori che avevano emesso fatture con ritenuta d'acconto nei confronti del condominio.

È facile comprendere che l'amministratore di condominio, oltre alle consuete scadenze fiscali, sarà chiamato ad esplicare questa nuova incombenza.

Responsabilità in caso di mancato adempimento. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (DPR 600/1973).

Tuttavia, il soggetto obbligato ad effettuare il pagamento delle ritenute d'acconto e la denuncia al Fisco conseguente, secondo al tempistica convenuta dalla legge, è e rimane formalmente il Condominio, quale sostituto d'imposta.

A nulla rileva la circostanza quindi che l'adempimento viene posto in essere dall'amministratore, quale relativo mandatario (vedi circolare ministeriale 7/E/2007).

Sotto tale aspetto quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere dell'inadempimento degli obblighi fiscali, di cui al nr 5 dell'art. 1130 c.c., ex post; ristorando, se del caso, il condominio delle sanzioni subite a causa della relativa negligenza e imperizia.

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Articolo di Ivan Meo – Rosario Dolce
Fonte: www.condominioweb.com