A quale distanza dal confine devono trovarsi le piante di alto fusto e le tubature di scarico?

10.02.2015 16:11

Il fatto.

Il proprietario di un immobile, con annesso giardino cita in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, i suoi confinanti chiedendo che il Giudice accerti che costoro hanno effettuato una sopraelevazione abusiva del loro immobile, oltre alla piantumazione di alberi lungo il confine ad una distanza inferiore rispetto a quella sancita dalla legge.

In ragione di tali circostanze si chiede la riduzione in pristino dei luoghi ordinando la demolizione della struttura illegittimamente realizzata e l'arretramento della posizione degli alberi fino alla distanza consentita, formulando al contempo anche domanda di risarcimento dei danni sopportati.

I proprietari dell'immobile abusivo e degli alberi (piante di ulivi) collocate a ridosso del confine, contestano in toto le richieste di controparte ed attraverso domanda riconvenzionale chiedono la rimozione della parabola collocata sul muro di loro proprietà da parte degli attori, oltre alla rimozione delle condutture di scarico e di adduzione idrica, appartenenti alla controparte, e sconfinanti nella loro proprietà chiedendo al Giudice che tali opere siano realizzate a cura e spese degli attori.

La sentenza.

Una volta constatata la regolare instaurazione del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio che, per quanto concerne la presunta realizzazione di una sopraelevazione abusiva da parte dei convenuti, ha accertato che la stessa risulta essere perfettamente conforme al progetto approvato da concessione in sanatoria.

Pertanto non sussiste alcuna difformità dell'edificio dei convenuti rispetto alle norme edilizie ed ai titoli abilitativi loro concessi.

La distanza degli alberi.

La medesima CTU giunge, invece, a conseguenze diverse per quanto concerne la tre piante di ulivo di proprietà dei convenuti collocate a ridosso del confine di proprietà della controparte.

A tal proposito la consulenza ha accertato che le piante di ulivo vengono considerate in botanica come piante di alto fusto e pertanto le stesse vanno collocate ad una distanza del confine non inferiore a tre metri in virtù di quanto disposto dall'articolo 892 del codice civile.

La distanza delle tubature di scarico. Dopo aver chiarito tale aspetto la consulenza tecnica d'ufficio si è soffermata sui fatti posti a fondamento della difesa dei convenuti, secondo cui sarebbe stata collocata una parabola sul muro di confine e gli attori avrebbero sconfinato con l'installazione delle tubature di scarico nella loro proprietà. La consulenza ha accertato che tali tubature di scarico erano state realizzate ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 899, secondo comma, secondo cui per i tubi di acqua "putrida" va osservata una distanza dal confine di almeno un metro, e per tali opere secondo la giurisprudenza insiste una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette prova contraria. (Cass. Sez. II, n. 2558/2009).

In base a tali circostanze il Tribunale conclude nel seguente modo:

  1. Con la condanna dei convenuti alla rimozione delle tre piante di ulivo piantate ad una distanza dal confine inferiore a tre metri;
  2. Nonché con la condanna degli attori alla rimozione delle tubature di scarico collocate ad una distanza inferiore ad un metro dal confine, e con la condanna alla rimozione della parabola collocata sul muro di confine.

Articolo Avv. Leonarda Colucci
Fonte www.condominioweb.com