Se il lavoro è fatto male i difetti vanno indicati in modo preciso

07.01.2014 12:29

Cassazione: la denuncia non deve necessariamente essere analitica ma deve indicare i problemi da accertare e risolvere

Negli appalti privati il committente che vuole contestare all’appaltatore la buona esecuzione dei lavori deve farlo in modo preciso e circostanziato.

È la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n° 25433/2013.

Nel caso preso in esame dalla Corte, un committente privato aveva chiesto di rivedere la somma dovuta all’appaltatore contestando la cattiva esecuzione dei lavori. L’appaltatore si era dimostrato disponibile ad effettuare un sopralluogo per verificare eventuali difetti.

Nonostante ciò, la Cassazione ha respinto la richiesta del committente affermando che la denuncia dei vizi, anche se non deve necessariamente essere analitica, deve comunque contenere una sintetica indicazione dei difetti in modo da poterli accertare anche in un momento successivo.

Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell’appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell’assunzione di un valido impegno all’eliminazione dei difetti. Senza la precisa indicazione dei difetti, anche l’impegno dell’appaltatore rimane indeterminato.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1667 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Se intende intraprendere una causa, il committente deve agire entro due anni dalla denuncia. Nel caso in cui non voglia agire in giudizio, deve comunque compiere atti idonei a interrompere la prescrizione.

di Paola Mammarella

EdilPortale