Marca da bollo sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione

03.02.2015 13:25

Il locatore che rilascia quietanza di pagamento del canone di locazione è tenuto ad allegare a questa ricevuta una marca da bollo?

Se si, su chi grava il pagamento della stessa?

Partiamo dal principio: la marca da bollo è quel particolare tipo di carta-valore utilizzato per assolvere alla cos detta imposta di bollo, vale a dire l'imposta che si paga per atti documenti e registri specificamente individuati nel d.p.r. n. 642 del 1972.

L'imposta di cui stiamo parlando, non si paga solamente chiedendo la così detta marca da bollo.

L'art. 3, primo comma, d.p.r. n. 642/72, infatti, specifica che:

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

L'imposta si paga sempre, ossia fin da quando l'atto è stato formato, rispetto a quei documenti indicati nella prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/72, mentre solamente in caso d'uso per quelli indicati nella seconda parte della medesima tariffa.

Rispetto all'imposta di bollo, specifica l'art. 2, secondo comma, d.p.r. n. 642/72, “si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione”.

Così, ad esempio, sul contratto di locazione, che è atto che dev'essere registrato si paga l'imposta di registro e l'imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio (ossia 4 facciate, cfr. art. 9 d.p.r. n. 642/72).

Perchè se il contratto di locazione è registrato tardivamente è valido ex nunc?

Passando alle ricevute per il pagamento del dovuto in relazione al contratto di locazione, il primo elemento che dobbiamo evidenziare e che essere non sono obbligatorie ma devono essere rilasciate solamente su richiesta del conduttore.

Norma di riferimento è l'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, il quale, al primo comma, stabilisce che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.

Una volta richiesta, la ricevuta dev'essere rilasciata e su di essa dev'essere apposta una marca da bollo nella misura di € 2,00.

Motivo?

Ai sensi dell'art. 13 della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/72, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine (ossia dalla loro formazione) le “quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare”.

Il costo della marca può essere addossato al richiedente.

E se la marca da bollo non viene apposta? Allora, in caso di controllo e sanzione, le parti interessate sarebbero tenute in solido al pagamento, salvo una particolare forma di ravvedimento operoso per chi ha ricevuto l'atto privo di bollo (cfr. art. 22 d.p.r. n. 642/72).

(Registrazione della modifica del contratto all'agenzia delle entrate)

Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte www.condominioweb.com