L'amministratore di condominio può ancora usare i contanti?

25.03.2014 16:20

Una delle novità (in realtà una sorta di recepimento del dettato giurisprudenziale) introdotte nel codice civile dalla riforma del condominio è stata quella dell'obbligo per l'amministratore di aprire e utilizzare il così detto conto corrente condominiale Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?.

Lascia adito a dubbi sul punto l'art. 1129, settimo comma, c.c. a mente del quale:

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Ogni amministratore condominiale, sia esso interno o esterno, sia la sua nomina obbligatoria o facoltativa, deve aprire un conto corrente. Non farlo lo espone ad una possibile azione di revoca giudiziale.

La revoca giudiziale è subordinata al preventivo esperimento del tentativo di revoca assembleare. È chiaro sul punto l'art. 1129, undicesimo comma, c.c. che recita: “i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione (mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente n.d.A.) e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.

Questo il quadro d'insieme che ci consente di affermare che l'utilizzazione del conto corrente condominiale è una delle priorità per l'amministratore condominiale.

Fino a che punto le norme che mirano sulla trasparenza contabile del condominio possono influenzare il quotidiano operare dell'amministratore?

Davvero si può arrivare a concludere che a partire dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma), l'amministratore non abbia più la possibilità di utilizzare i contanti?

Se non è esattamente così, poco ci manca. Scopriamo perché.

Tutte le somme in entrata (versamenti condomini, risarcimenti, ecc.) devono transitare sul conto corrente condominiale. Allo stesso modo di tutte le spese inerenti il condominio (pagamenti utenze, fornitori, ecc.) si deve lasciar traccia sul conto condominiale.

Se ciò non vuol dire divieto di utilizzazione del denaro contante poco ci manca. Un esempio chiarirà la portata di questa affermazione. Tizio, Caio e Sempronio, condominii nell'edificio Alfa, si presentano presso lo studio dell'amministratore e versano le proprie quote bimestrali. L'assemblea ha autorizzato l'amministratore ha riversarle sul conto corrente condominiale entro lo stesso lasso di tempo in cui devono annotare sul registro di contabilità. Due giorni dopo si presenta in studio l'impresa Beta che vanta un credito verso il condominio Alfa esattamente pari all'importo versato dai tre condomini.

L'amministratore, stando alla stretta lettera della legge, non potrà utilizzare quei contanti a meno che non li abbia preventivamente versati per poi prelevarli al fine di pagare la ditta. Come dire: meglio staccare un assegno. E se la ditta non lo accetta: a quel punto bisognerebbe spiegarle com'è strana la legge e farla tornare un paio di giorni dopo.

Articolo di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte: CondominioWeb.com