E’ legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base del preventivo e non del consuntivo purché sia approvato dall’assemblea.

03.02.2014 20:51

In tema di condominio negli edifici, l’art. 63 delle diposizioni di attuazione del codice civile, nello specificare che l’amministratore può chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, non fa riferimento al preventivo oppure al rendiconto consuntivo.

Ne deriva che, fintanto che il primo non sia stato sostituito dal secondo, il decreto può fondarsi sul preventivo di spesa e sul relativo piano di riparto approvati dall’assemblea condominiale.

La Corte di Cassazione (sent. n. 28517 del 20 dicembre 2013) è tornata ad occuparsi della materia delle azioni monitorie contro i condomini morosi ribadendo quanto già affermato qualche anno orsono (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24299).

Ricorso per decreto ingiuntivo.

È lo spauracchio di tantissimi condomini. Nella sue regole generali il ricorso per decreto ingiuntivo è regolato dagli art. 633 e ss. del codice di procedura civile.

Il decreto è emesso al termine di un’azione (detta monitoria) caratterizzata dall’assenza di contraddittorio (il decreto infatti è emesso senza che il debitore, almeno inizialmente, possa essere chiamato a controbattere)

Proprio per queste sue caratteristiche non tutti i crediti vantati possono essere riscossi chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Si dice che, per ottenere un decreto, il credito debba essere:

  • certo (vale a dire non in contestazione tra le parti);
  • liquido (ossia determinato nel suo ammontare o comunque facilmente determinabile);
  • esigibile (ossia scaduto).

La notificazione deve essere eseguita entro 60 giorni dal deposito del decreto ingiuntivo in cancelleria, pena la decadenza del decreto stesso.

La legge specifica che contro il decreto può essere proposta opposizione (si pensi al caso in cui il debitore ha pagato oppure ha pagato parzialmente) entro 40 giorni dalla sua notificazione. Il decreto che non viene contestati entro questo termine diviene definitivo e gli può essere apposta la formula esecutiva che consente d’iniziare l’azione di esecuzione forzata se il debitore non ha ancora adempiuto spontaneamente.

Provvisoria esecutività.

Al ricorrere di determinate circostanze la legge consente di apporre la formula esecutiva in via provvisoria. Ciò è consentito quando il credito è fondato su specifici documenti.

Si pensi agli atti notarili, alle cambiali e, nel caso del condominio, alle delibere ed agli stati di ripartizione delle spese. In tal senso è chiarissimo l’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. che recita:

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Documenti su cui fondare la richiesta.

La legge, dicevamo in principio, non specifica se il decreto, per essere emesso, dev’essere fondato sul rendiconto consuntivo di gestione.

La Corte di Cassazione ha, più volte e di recente (cfr. Cass. 20 dicembre 2013 n. 28517), risposto negativamente: il decreto ingiuntivo condominiale può essere emesso anche sulla base del preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività) e, aggiungiamo noi, sulla base di ogni deliberazione di spesa deliberata e ripartita dall’assemblea.

Articolo di Alessandro Gallucci
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