Attenzione alle severe Sanzioni in Arrivo!!

16.02.2015 10:16

Importanti novità per l’“Attestato di Prestazione Energetica” emergono dai più recenti sviluppi normativi.

Collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello sviluppo economico per accertare le irregolarità nella registrazione dei contratti di immobili.

Il principio che ispira l’imminente campagna sanzionatoria è la presenza dell’A.P.E. nelle operazioni di atti traslativi di immobili; infatti in caso di mancata allegazione dell’A.P.E., sono previste rilevanti sanzioni economiche per le parti attrici che intervengono nelle operazioni di affitto/compravendita.

Ma facciamo un passo indietro: il Decreto Legge 145/2013, convertito dalla legge n°9 del Febbraio 2014 ha stabilito che le compravendite e gli affitti conclusi senza l’allegazione dell’A.P.E. non sono nulli, però è prevista una sanzione economica per le parti attrici che intervengono nelle operazioni relative agli atti traslative di immobili; sanzione economica che può arrivare sino ad euro 18.000,00.

Il DL 145/2013 e s.m.i. prevede che gli accertamenti devono essere condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; sempre lo stesso DL 145/2013 però, non fornisce indicazioni circa l’organo competente incaricato della riscossione delle sanzioni previste, né sulle modalità di raccordo delle informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e l’organo competente stesso; lasciando dunque un alone aleatorio sul modus operandi del sistema di controllo.

Per ovviare a tale “criticità” o lacuna, il Decreto Legislativo 21/11/2014, c.d. “Semplificazioni Fiscali”, propone un sistema di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico: attraverso la creazione di un idoneo apparato telematico, che consente un articolato flusso di informazioni, il Ministero dello Sviluppo economico può esaminare il contenuto dei dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate relativi alla registrazione dei contratti ed applicare le sanzioni ove previsto. Attività questa, che assume validità retroattiva sino all’entrata in vigore del DL 145/2013.

E dunque?

Dall’impostazione di tale “imminente crociata sanzionatoria” è fortemente consigliato, a tutti gli operatori che svolgono attività commerciale nel settore di compravendite/affitti di immobili, munire dell’Attestato di Prestazione Energetica tutte le operazioni traslative di immobili, anche quelle già ultimate alla data di approvazione del Decreto Legislativo 145/2013, ovvero Febbraio 2014.