Affitto: anche se si paga con bonifico, la quietanza resta obbligatoria

16.02.2015 09:38

L’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili non fa venir meno la necessità di rilasciare la quietanza con la relativa marca da bollo.

Con la nuova riforma sulle locazioni che ha imposto l’obbligo di pagamento dei canoni mensili con mezzi di pagamento tracciabili – almeno quelli superiori a mille euro – la ricevuta del bonifico non sostituisce la ricevuta del fitto con la relativa marca da bollo.

Facciamo un passo indietro per capire meglio di cosa si tratta.

Ricorderete tutti che l’ultima legge di stabilità aveva disposto che l’affitto di casa, a prescindere dall’importo, deve essere pagato solo con strumenti tracciabili (ossia bonifici bancari, assegni non trasferibili, ecc.) escludendo così, di fatto, l’uso del contante.

Una successiva nota del Ministero del Tesoro, però, aveva meglio precisato la riforma, stabilendo, con una nota, che l’uso del contante restava escluso solo per i pagamenti di importi superiori ai normali limiti di tracciabilità, ossia 1.000 euro (leggi l’articolo: “Affitto di casa: ok al pagamento in contanti sotto i 1000 euro”). Il che tagliava fuori dal nuovo obbligo una larghissima serie di locazioni (è certamente raro che, nelle locazioni ad uso abitativo, l’importo del canone superi mille euro).

Ora, l’ulteriore problema che si potrebbe porre è quello dell’obbligo del rilascio della quietanza da parte del padrone di casa e se quest’ultima possa essere sostituita dalla ricevuta del bonifico bancario. La risposta, però, sembra essere negativa.

Infatti, la riforma degli affitti non ha inciso su quanto stabilito dal Codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. La legge [1], infatti, stabilisce che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza. Il bonifico, di per sé, non attesta l’avvenuto ricevimento da parte del creditore dell’importo indicato potendo, per esempio, essere il bonifico stesso revocato entro la giornata della sua richiesta; o essere stato accreditato a soggetto erroneo. La richiesta di una quietanza che attesti pienamente l’avvenuto pagamento del debito è quindi onere del conduttore che dovrà sostenere anche il costo della relativa marca da bollo.


[1] Art. 1199 cod. civ.

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