Attestato di Prestazione Energetica

 

Come già detto nell'articolo che viene qui replicato, L’Attestato di Prestazione Energetica (il c.d. APE) non è sempre obbligatorio.

Il Centro Studi del Notariato, si è espresso in un documento per dare chiarezza sull’Attestato di Prestazione Energetica (leggi Allegazione APE agli atti immobiliari, 10 chiarimenti dal Notariato).

Vediamo di fornire un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano.

  • Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
  • i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
  • i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
  • i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
  • i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
  • i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
  • i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
  • i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
  • manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.

Per chiedere la redazione di un A.P.E. bisogna utilizzare la richiesta sotto predisposta, avendo l'accortezza di voler indicare l'ubicazione degli immobili interessati.

Il Tecnico dovrà eseguite i rilievo totale dell'immobile e prendere nota delle caratteristiche costruttive dell'edificio;

Il proprietario dovrà produrre copia della "Planimetria Catastale", copia del "Libretto di Impianto della Caldaia", copia della "Certificazione degli Impianti".

Il costo (al netto della c.g. 5% e IVA 22%) è il seguente:

  • Appartamento       € 100,00
  • Villino a schiera    € 110,00
  • Villa unifamiliare   € 140,00
  • Palazzina            € 750,00
  • Non Residenziale € 550,00

Consegna in 8 giorni lavorativi dal sopralluogo.

Costo della Redazione con Urgenza:

  • entro 5 giorni dal sopralluogo +50%;
  • entro 3 giorno dal sopralluogo +75%.

Per più Attestati si applica uno sconto, sul costo dei successivi Attestati, pari al 10%.

Richiesta redazione A.P.E.

Con la presente si chiede espressamente di voler fissare un appuntamento per il conferimento dell'incarico per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica, si indicano di seguito i seguenti dati:

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VALIDITA’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

D.Lgs 192/05 Art. 6 comma 5:

L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Nello specifico il DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 4 dice che l'APE viene aggiornato:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;

DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 2

La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio [10 anni] è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

D.Lgs 192/05 Art. 7 comma 1:

Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Il regime per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici prevede (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) di eseguire le operazioni conformemente alle indicazioni della impresa installatrice dell'impianto. I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti:

In caso di impianti con potenza tra 10 e 100 kw

  • Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
  • Ogni 4 anni per gli impianti a gas o GPL

In caso di impianti con potenza maggiore di 100 kw l'intervallo di tempo per il controllo viene dimezzato. Va comunque verificata se la propria Regione ha legiferato autonomamente.

Validità 10 anni o fino al 31 Dicembre dell'anno successivo

Nel corso dei controlli andrà anche verificato il rendimento di combustione e rilasciato il rapporto di controllo.

Quindi in conclusione, affinchè l'APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d'impianto ed il rapporto di controllo (allegato G o F) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell'APE è fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

 

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALLA COPIA DELL’APE DA PRESENTARE ALLA REGIONE NON È NECESSARIO ALLEGARE IL LIBRETTO DI CALDAIA/DI CENTRALE DELL’IMPIANTO TERMICO.

Sanzioni fino a 18.000 euro

In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 15 del DLgs. 192/2005. In particolare, si ricorda che:

  • il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro;

  • il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da 1.000 a 6.000 euro;

  • il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;

  • il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;

  • il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da 300 euro a 1.800 euro;

  • in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.